Danno di speciale tenuità: quando il guadagno non è ‘irrisorio’
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sull’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nel contesto dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. La Suprema Corte ha stabilito che, per ottenere tale beneficio, non è sufficiente una generica modestia dei proventi, ma è necessario che il lucro sia di valore ‘pressoché irrisorio’, un requisito che va valutato in modo complessivo e rigoroso.
I Fatti del Processo: Detenzione di Stupefacenti
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte di Appello di Roma, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’imputato era stato trovato in possesso di dieci confezioni della sostanza e di una somma di denaro superiore a 500 euro, della quale non era stato in grado di giustificare la provenienza. In entrambi i gradi di giudizio, la sua responsabilità penale era stata confermata.
Il Ricorso in Cassazione e il Danno di Speciale Tenuità
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale. Secondo la difesa, i proventi derivanti dall’attività di spaccio erano modesti, e tale modestia avrebbe dovuto giustificare una riduzione della pena. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non applicare questa attenuante.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e generico. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non contenesse una critica puntuale alle argomentazioni della Corte d’Appello, ma si limitasse a riproporre le stesse censure già respinte nel grado precedente.
Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento del giudice distrettuale. L’esclusione dell’attenuante era stata motivata in modo logico e coerente con le risultanze processuali. Il riconoscimento del danno di speciale tenuità richiede che sia il lucro conseguito sia il pregiudizio causato siano ‘lievissimi’, ovvero di un valore economico ‘pressoché irrisorio’.
Per valutare tale requisito, la Corte ha spiegato che non bisogna guardare solo al valore intrinseco della sostanza, ma anche agli ‘ulteriori effetti pregiudizievoli della condotta’. Nel caso specifico, i giudici hanno considerato:
* I profili qualitativi e ponderali dello stupefacente: dieci confezioni di cocaina non sono state ritenute una quantità trascurabile.
* La somma di denaro rinvenuta: oltre 500 euro, il cui possesso non era stato giustificato, sono stati considerati un parametro valido per stimare il corrispettivo dello stupefacente detenuto.
La combinazione di questi elementi ha portato la Corte a concludere che il lucro derivante dall’attività non poteva essere definito di speciale tenuità, giustificando così il diniego dell’attenuante.
Conclusioni: L’importanza della valutazione complessiva
Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione per il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità deve essere complessiva e non può basarsi su una mera affermazione di ‘modestia’ dei proventi. È necessario che il danno e il profitto siano oggettivamente irrisori. La presenza di una somma di denaro significativa, unita a una quantità non trascurabile di stupefacente, costituisce un forte indizio contrario. La decisione sottolinea inoltre le conseguenze di un ricorso presentato con finalità meramente dilatorie: oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Quando si applica l’attenuante del danno di speciale tenuità nello spaccio di stupefacenti?
Si applica solo quando il lucro conseguito e il pregiudizio causato sono di valore economico lievissimo, quasi irrisorio. La valutazione non si limita al valore della droga, ma considera anche gli ulteriori effetti dannosi della condotta e altri elementi come il denaro rinvenuto.
Perché la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato, generico e privo di una critica specifica alla decisione della Corte d’Appello. Inoltre, è stato considerato come una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte, con un palese carattere dilatorio.
Quali elementi ha considerato il giudice per escludere il danno di speciale tenuità?
Il giudice ha considerato la rilevanza del pericolo per il bene giuridico protetto, i profili qualitativi e quantitativi dello stupefacente (dieci confezioni di cocaina), la complessiva condotta del reo e la somma di denaro rinvenuta (oltre 500 euro), ritenuta un indicatore del corrispettivo dell’attività di spaccio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole della detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen., in ragione della modestia dei proventi dello spaccio
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha escluso il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo a bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente, ponendo la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del prevenuto (oltre 500 euro di cui non è stato giustificato il possesso), quale parametro per fissare il corrispettivo dello stupefacente detenuto (dieci confezioni di cocaina), così da escludere la speciale tenuità del lucro, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il lucro, così come il pregiudizio cagioNOME sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli della condotta.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Preside i e