Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3084 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 3084  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che il 16/3/2022 ha confermato il giudizio penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Sassari in ordine ad un tentativ
di rapina impropria ai danni di un RAGIONE_SOCIALE e due furti aggravati, in continuazione tra lor con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso, con un unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dell’invocata attenuante d cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con riferimento sia al tentativo di rapina aggravata che al aggravato di generi alimentari ai danni del RAGIONE_SOCIALE di cui al capo c).
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha presentato requisitoria scritta in data 15/9/2023 con la quale ha chiesto il rigetto del ricors
Il ricorso è inammissibile perché volto a censurare il merito della decisione impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha valutato il danno arrecato dalle az criminose di cui ai capi a) e c) dell’imputazione in conformità ai criteri elaborati giurisprudenza di questa corte di legittimità, secondo cui la concessione della circostanz attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la p offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402).
Nel caso di specie la Corte territoriale, nell’esercizio della discrezionalità propria del g di merito, si è uniformata a tali principi, ritenendo non potersi considerare irrisorio né il per quanto modesto, arrecato con la sottrazione di merci del valore di 150 euro di cui al capo c) né il danno di cui al tentativo di rapina impropria contestato al capo a), in relazione al qual correttamente richiamato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’attenuante danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapin valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il dan patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannos conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minacci attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (Sez. 2 n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 28017 dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che questa ha escluso di poter ritenere irrisorio il danno costituito non solo dal valore della merce sottratta, di euro 237,00, ma an dalle conseguenze del colpo inferto all’addetto alla sicurezza del RAGIONE_SOCIALE, poi anche travolto dal ricorrente, nel tentativo di assicurarsi l’impunità.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – della somma di eur tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE a titolo di sanzione pecuniaria
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il President