Danno di speciale tenuità nella rapina: la Cassazione valuta anche il danno morale
L’attenuante per danno di speciale tenuità può essere applicata a un reato come la rapina solo considerando il valore del bottino? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22143/2024, ha fornito una risposta netta: no. La valutazione deve essere complessiva e tenere conto non solo del pregiudizio patrimoniale, ma anche dell’impatto fisico e morale sulla vittima. Questo principio ribadisce la natura plurioffensiva della rapina, un reato che colpisce la persona nella sua interezza.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato condannato per reati legati alla detenzione di armi (ai sensi della L. 895/1967) e per rapina. Tra i motivi del ricorso in Cassazione, due erano i punti principali: la contestazione sulla sussistenza stessa del reato e la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale.
L’imputato sosteneva che il danno causato alla vittima fosse di entità talmente modesta da giustificare una riduzione di pena. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa tesi, ritenendo che il danno, nel suo complesso, non potesse essere considerato di lieve entità.
L’analisi del danno di speciale tenuità da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di secondo grado. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha rilevato che si trattava di una semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte in appello, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo ha reso il motivo ‘aspecifico’ e quindi irricevibile.
Il punto cruciale della decisione, però, riguarda il secondo motivo. La Suprema Corte ha chiarito che l’analisi del danno di speciale tenuità in un reato come la rapina non può limitarsi a una mera conta economica. La rapina è un reato complesso, ‘plurioffensivo’, perché non aggredisce solo il patrimonio della vittima, ma anche la sua integrità fisica e la sua libertà morale. La violenza o la minaccia sono elementi costitutivi del reato e producono un danno non patrimoniale che deve essere attentamente ponderato.
Le motivazioni
I giudici hanno spiegato che la valutazione del danno deve essere globale. Anche se il valore dei beni sottratti è modesto, il trauma, la paura e la lesione della dignità personale subiti dalla vittima possono essere significativi. Pertanto, l’attenuante può essere concessa solo quando la valutazione complessiva del pregiudizio, sia patrimoniale che non, risulta di speciale tenuità.
La Corte ha specificato che questa valutazione costituisce un ‘apprezzamento di merito’, riservato ai giudici delle prime due istanze processuali. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale apprezzamento è viziato da illogicità o da errori di diritto, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione coerente e logica per escludere la particolare modestia del danno, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione rafforza un principio fondamentale nella valutazione dei reati contro la persona e il patrimonio. La decisione sottolinea che la giustizia penale non può ignorare l’impatto umano di un crimine, riducendolo a una mera questione contabile. Per la rapina, il danno alla persona è intrinseco e spesso più grave di quello al portafoglio. Di conseguenza, l’accesso a benefici come l’attenuante per danno di speciale tenuità diventa giustamente più selettivo, richiedendo una valutazione attenta e completa di tutte le conseguenze dannose subite dalla vittima.
Che cos’è l’attenuante del danno di speciale tenuità?
È una circostanza prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale, che consente una riduzione della pena quando il danno patrimoniale causato dal reato è di entità molto modesta.
Perché nel caso di rapina non basta che il valore della refurtiva sia basso per ottenere questa attenuante?
Perché la rapina è un reato ‘plurioffensivo’ che non lede solo il patrimonio, ma anche l’integrità fisica e morale della vittima. La Corte stabilisce che la valutazione del danno deve essere complessiva, includendo anche gli effetti dannosi non patrimoniali subiti dalla persona offesa.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’ e perché porta all’inammissibilità?
Un motivo è ‘aspecifico’ quando non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione che si sta impugnando, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in precedenza. Questa mancanza di specificità lo rende inammissibile perché non consente al giudice superiore di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22143 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria conclusiva con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 2 e 7 dell legge 895 /1967 è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; in particolare i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 3 (vedi pagg. da 14 a 17 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n.4, cod. pen., è aspecifico e non consentito; la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno morale e patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito (vedi pag. 17 della sentenza impugnata) non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici;
rilevato, inoltre, che i giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno d speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio ma anche la l’integrità fisica e morale della persona aggredita. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logicogiuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
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