Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
TRANA NOME NOME a CRAIOVA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, COGNOME, Rv. 283338; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695);
che, invero, l’applicazione della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della res, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa e, nel caso i l’oggetto del reato sia costituito da carte di credito, non è configurabil l’attenuante in parola in quanto il valore da considerare non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento;
che, nella specie, oggetto del reato di furto era, tra l’altro, una carta d credito, peraltro effettivamente ed indebitamente utilizzata dalle coimputate (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
osservato che il secondo motivo, con il quale si lamenta l’eccessività degli aumenti per continuazione, è generico e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 13:3 cod. pen. ritenu decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruò aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.