Danno di Speciale Tenuità: Perché non si Applica alla Ricettazione di Assegni in Bianco
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento su un tema specifico del diritto penale: l’applicabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità al reato di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha confermato un orientamento consolidato, stabilendo che la natura stessa di tali beni esclude la possibilità di considerare il danno come ‘particolarmente tenue’. Questo principio è fondamentale per comprendere come la giustizia valuti il pericolo insito in certi tipi di reato, al di là del mero valore materiale degli oggetti.
Il caso: il ricorso contro il mancato riconoscimento dell’attenuante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato per ricettazione. L’oggetto del reato era costituito da assegni bancari in bianco e altri documenti. L’imputato, attraverso il suo legale, lamentava il mancato riconoscimento da parte della Corte d’Appello della circostanza attenuante comune prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, ovvero quella del danno di speciale tenuità.
Secondo la difesa, il valore intrinseco dei moduli di assegno era trascurabile, e pertanto la pena avrebbe dovuto essere mitigata. La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, ritenendo che le modalità concrete dell’azione e l’importo potenziale non trascurabile impedissero l’applicazione dell’attenuante.
La decisione della Cassazione sul danno di speciale tenuità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi: uno di carattere procedurale e uno di carattere sostanziale, quest’ultimo di gran lunga più rilevante per il principio di diritto affermato.
La valutazione del danno negli assegni in bianco
Il punto cruciale della decisione risiede nella corretta interpretazione di ‘danno’ nel contesto della ricettazione di assegni. La Cassazione ha ribadito che il valore da considerare non è quello venale dello stampato (il pezzo di carta), che è quasi nullo. Il danno, invece, è rappresentato dal valore, non immediatamente determinabile ma potenzialmente ingente, derivante dalla ‘potenziale utilizzabilità’ del titolo. Un assegno in bianco può essere compilato per qualsiasi importo e messo in circolazione, generando un danno patrimoniale significativo e una lesione all’affidamento e alla sicurezza dei traffici commerciali. Di conseguenza, il danno non può mai essere considerato di ‘speciale tenuità’.
L’inammissibilità per motivi non specifici
Dal punto di vista procedurale, la Corte ha definito il ricorso come una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti in appello. I giudici hanno sottolineato che il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Mancando questa specificità, i motivi sono stati considerati solo apparenti e, quindi, il ricorso inammissibile.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando esplicitamente una precedente sentenza (Sez. 2, n. 24075 del 2015). Il ragionamento giuridico è chiaro: per valutare la tenuità del danno, bisogna guardare alla natura complessiva del pregiudizio causato dalla condotta criminale. Nel caso di assegni, titoli di credito o documenti simili, il pregiudizio non si esaurisce nel valore materiale del supporto cartaceo. Esso si estende al pericolo concreto che la loro illecita circolazione o utilizzo può creare. Questo pericolo, essendo indeterminato e potenzialmente elevato, è intrinsecamente incompatibile con il concetto di ‘speciale tenuità’. La Corte, quindi, non nega l’esistenza di un danno, ma ne qualifica la natura come non lieve a causa della sua potenzialità offensiva.
Conclusioni
La decisione in commento consolida un principio di estrema importanza pratica. Chi commette il reato di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco, documenti o altri titoli simili non potrà quasi mai beneficiare dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Gli avvocati e gli operatori del diritto devono essere consapevoli che la valutazione del danno in questi contesti trascende il valore materiale dell’oggetto e si concentra sul rischio patrimoniale e sulla lesione all’ordine economico che l’uso illecito di tali strumenti può comportare. Questa pronuncia serve da monito, ribadendo che la pericolosità intrinseca di certi beni di provenienza illecita è un fattore determinante nella commisurazione della pena.
È possibile ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità per la ricettazione di assegni in bianco?
No. La Corte di Cassazione stabilisce che per questo tipo di reato non è configurabile tale attenuante, poiché il danno non è dato dal valore dello stampato, ma dalla sua potenziale utilizzabilità, il cui valore non è determinabile e non può essere considerato tenue.
Come viene calcolato il danno nel caso di ricettazione di documenti o assegni?
Il danno non corrisponde al valore materiale del documento (es. il costo della carta), ma al valore, non determinabile a priori, che deriva dalla sua potenziale utilizzabilità e dal pericolo che ne consegue per il patrimonio e la sicurezza dei traffici giuridici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, perché era una semplice ripetizione dei motivi già respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata; in secondo luogo, perché si basava su un principio giuridico errato, ossia la pretesa di applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità a un caso in cui, per costante giurisprudenza, non è applicabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9021 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 19/05/1982
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attuante comune ex. ‹Irt 62, n. 4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttame ritenuto che le concrete modalità dell’azione e l’importo non trascurabile appo sul titolo impedissero il riconoscimento della predetta attenuante (si ved particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
considerato, inoltre, che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettaz avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerar per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, no determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 2407 04/02/2015 – Rv. 264115 – 01); dovendosi quindi considerare i motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di u critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa dell ammende.
Roma, 18/02/2025
Il Pr-.1&-nte