Danno di Speciale Tenuità: Quando Non Si Applica al Furto Tentato
L’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, rappresenta un importante strumento di mitigazione della pena. Tuttavia, la sua applicazione nei casi di reato tentato solleva complesse questioni interpretative. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: la valutazione non si basa sul danno effettivo (nullo nel tentativo), ma sul danno potenziale che si sarebbe verificato se il reato fosse stato portato a compimento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, insieme ad altri soggetti, aveva tentato di sottrarre una notevole quantità di carburante. A sostegno del proprio ricorso in Cassazione, l’imputato lamentava la mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il pregiudizio economico per la persona offesa sarebbe stato minimo.
Il Ricorso e la Valutazione del Danno di Speciale Tenuità
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al diniego dell’attenuante. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non riconoscere la particolare tenuità del danno patrimoniale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso generico e, pertanto, inammissibile.
La Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza d’appello fosse logicamente corretta e in linea con l’orientamento giurisprudenziale dominante. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato un elemento decisivo: la disponibilità, da parte degli autori del reato, di cinque taniche idonee a contenere complessivamente 135 litri di carburante. Questo dato fattuale è stato considerato sufficiente a escludere a priori che il danno, qualora il furto fosse stato consumato, potesse essere qualificato come di speciale tenuità.
La Decisione della Cassazione: la Prognosi “Ex Ante”
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire come, nei reati contro il patrimonio, l’attenuante del danno di speciale tenuità possa essere applicata anche al delitto tentato. La condizione, però, è che sia possibile desumere con certezza, attraverso una valutazione ipotetica basata sulle modalità del fatto, che il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di minima rilevanza.
Questo giudizio, definito “prognosi postuma ex ante”, richiede al giudice di proiettarsi al momento della condotta criminosa e di valutare, sulla base degli elementi concreti disponibili (come gli strumenti utilizzati e l’oggetto dell’azione), quale sarebbe stato l’effettivo pregiudizio economico.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite. La valutazione del danno patrimoniale nel tentato furto deve avvenire “alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria”. Nel caso di specie, la preparazione logistica (le cinque taniche) era un indicatore inequivocabile dell’intenzione di provocare un danno significativo. La Corte d’Appello, negando l’attenuante, ha quindi correttamente applicato questo principio, compiendo una prognosi che ha escluso la tenuità del danno potenziale.
Il ricorso è stato giudicato generico proprio perché non si confrontava con questa logica, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza individuare vizi specifici nel ragionamento della Corte territoriale.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cruciale per l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità ai reati tentati. La valutazione non deve focalizzarsi sull’assenza di un danno effettivo, ma sulla portata del progetto criminoso e sul suo potenziale offensivo. Se le circostanze concrete dimostrano che l’obiettivo dell’autore del reato era quello di cagionare un pregiudizio economico rilevante, l’attenuante non può essere concessa, anche se l’azione non è giunta a compimento. La decisione rafforza la necessità di un’analisi caso per caso, basata sugli elementi oggettivi che caratterizzano la condotta.
Come si valuta il danno di speciale tenuità in un reato tentato?
La valutazione non si basa sul danno effettivo (che è nullo), ma si compie attraverso una “prognosi postuma ex ante”, ossia un giudizio ipotetico per stabilire, con certezza, quale sarebbe stato il danno patrimoniale se il reato fosse stato portato a compimento.
Perché in questo caso è stata negata l’attenuante del danno di speciale tenuità?
È stata negata perché gli autori del tentato furto erano in possesso di cinque taniche con una capacità totale di 135 litri di carburante. Questa circostanza ha dimostrato che il danno potenziale era tutt’altro che minimo, escludendo così l’applicabilità dell’attenuante.
Cosa si intende per ricorso generico e perché è stato dichiarato inammissibile?
Un ricorso è generico quando non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel grado di giudizio precedente, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12639 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12639 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 21/05/1992
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4) cod. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l’att appello e disattese dalla Corte territoriale. La Corte di Appello ha dato conto degli elementi sul base dei quali ha ritenuto di escludere l’attenuante in esame, in conformità all’assunto più volt ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) co
pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450), così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici. Inoltre, la motivazione offerta, che riguarda la disponibilità di cinque taniche idonee a contenere la refurtiv per complessivi 135 litri di carburante, dal che sarebbe derivato un danno certamente non tenue, risulta in sintonia con il consolidato orientamento per cui nei reati contro il patrimonio circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale p la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255528 – 01, nel caso relativo al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassett di un distributore automatico di bevande; di recente: Sez.5, n. 47144 del 29/11/2022, COGNOME, 283980 – 01, ha rilevato come in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., essere fatta attraverso una prognosi postuma “ex ante”, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avreb formato oggetto della sottrazione se l’evento si fosse verificato; Conf.:, Sez. 4, n. 876 del 198 Rv.180259-01). Tale prognosi ha condotto correttamente la Corte territoriale a negare l’attenuante invocata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente