Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4722 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 21/11/1964 NOME COGNOME nato a PALERMO il 18/05/1971
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravat
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia la mancanza della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., tanto più che la motivazione è in linea con il consolidato orientamento per il quale in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l’illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284178 – 01; conf.: N. 12716 del 2001 Rv. 219152 – 01, N. 18485 del 2009 Rv. 243977 – 01, N. 34444 del 2003 Rv. 225238 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.