Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in relazione ai criteri adottati per la valutazione dell’attendibilità della parte civile e del teste, indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ deg elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena in relazione all’applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., riguardo diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è manifestamente infondato alla luce dei principi affermati dalla Corte di legittimità a mente dei quali:
Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia d modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza
minima, NOME di NOME entità NOME quasi NOME trascurabile, NOME per NOME il NOME danneggiato (Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984, Rv. 165497);
ritenuto che la memoria difensiva dell’8 gennaio 2024, nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere COGNOME
NOME
li Presidente