Danno di Speciale Tenuità: Quando il Valore del Bene non Basta
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è un tema ricorrente nelle aule di giustizia, specialmente per i reati contro il patrimonio come il furto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante precisazione su come i giudici debbano valutare questo elemento, sottolineando che il mero valore economico del bene sottratto non è l’unico parametro da considerare. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i criteri applicativi.
I Fatti del Caso: un Tentativo di Furto e il Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per il reato di tentato furto aggravato. Ritenendo ingiusta la decisione della Corte d’Appello di Torino, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su due motivi principali: il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità e l’eccessività della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso: Speciale Tenuità del Danno e Pena Eccessiva
La difesa sosteneva che il danno patrimoniale causato dal tentativo di furto fosse così lieve da giustificare l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale. In secondo luogo, lamentava che la pena comminata fosse sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso.
La Decisione della Cassazione e il Principio del Danno di Speciale Tenuità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su principi giuridici consolidati, che meritano di essere approfonditi.
L’Insussistenza della Tenuità del Danno
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha definito la doglianza ‘manifestamente infondata’. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della valutazione effettuata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione adeguata, aveva evidenziato che il presupposto per l’applicazione dell’attenuante non sussisteva. La valutazione non si era fermata al solo valore economico del bene, giudicato di per sé non irrisorio, ma si era estesa al pregiudizio complessivo derivato dal reato.
L’Inammissibilità della Doglianza sulla Pena
Sul secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità. La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale. In questo caso, la Corte territoriale aveva adeguatamente giustificato la propria decisione, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Pertanto, la contestazione non era ammissibile in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che la concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione completa del pregiudizio. Il danno deve essere ‘lievissimo’, ovvero di valore economico ‘pressoché irrisorio’. Tuttavia, l’analisi non può fermarsi qui. È necessario considerare anche ‘gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res’. Questo significa che anche un bene di scarso valore può, nel contesto specifico, arrecare un danno significativo alla vittima, escludendo così l’applicazione dell’attenuante. La Corte ha inoltre specificato che la determinazione della pena, inclusa la valutazione degli aumenti per le aggravanti e delle diminuzioni per le attenuanti, è un compito del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se sorretto da una motivazione congrua e logica.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale. Per chi è accusato di reati contro il patrimonio, è cruciale comprendere che la richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità non può basarsi unicamente sul basso valore dell’oggetto del reato. La valutazione del giudice sarà sempre più ampia, includendo ogni conseguenza negativa per la parte lesa. Di conseguenza, la difesa dovrà argomentare non solo sulla tenuità del valore economico, ma anche sull’assenza di ulteriori pregiudizi significativi. La decisione ribadisce, infine, i limiti del giudizio di Cassazione, che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e nella quantificazione della pena, se questa è stata adeguatamente motivata.
Quando si applica l’attenuante del danno di speciale tenuità?
L’attenuante si applica solo quando il pregiudizio causato alla vittima è lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio. La valutazione deve considerare non solo il valore del bene sottratto, ma anche tutti gli altri effetti pregiudizievoli che la persona offesa ha subito a causa del reato.
La valutazione per l’attenuante del danno si limita al valore economico dell’oggetto?
No. La giurisprudenza, come confermato in questa ordinanza, richiede una valutazione complessiva che include sia il valore intrinseco del bene (che non deve essere irrisorio), sia ogni altro effetto dannoso subito dalla vittima in conseguenza del fatto.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa nei gradi precedenti?
No, non è consentito contestare l’entità della pena in sede di legittimità. La graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla pena è mancante, palesemente illogica o contraddittoria, ma non può riesaminare la scelta nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45376 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45376 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino che h affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di tentato furto aggrav
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. comma primo, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la corte territoriale, c idonea motivazione, ha evidenziato l’insussistenza del presupposto della tenuità del danno patrimoniale, facendo riferimento sia al valore economico, non irrisorio, del bene oggetto d tentativo di furto, sia al pregiudizio derivato dal reato, così correttamente applica principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speci tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valor economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore ex se della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in consegue della sottrazione della “res” (Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio, Rv. 280615 – 01).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, non consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto, ai fini d graduazione della pena, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in adere ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., rientra non solo la determinazione pena base, ma anche la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti che, nel caso di specie, risultano assolte dalla co territoriale attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente