Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6296 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6296 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 10 dicembre 2015 con cui COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano state condannate, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., per essersi impossessate in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, di diversi capi di abbigliamento posti all’interno di un negozio di vendita di articoli cinesi, sottraendoli alla titolare che li deteneva, con l’aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e di avere agito in tre persone riunite. Con recidiva qualificata per tutte e tre le imputate.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento in loro favore della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
Sarebbe, in particolare, viziata la sentenza impugnata per non avere concesso l’indicata attenuante in virtù di una motivazione generica e apparente, atteso che il modesto valore dei tre capi di abbigliamento sottratti e le elevate condizioni economiche della persona offesa avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento dell’invocato beneficio.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, di conseguenza imponendo l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Il Collegio ritiene, infatti, del tutto apparente la motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto di escludere il riconoscimento della invocata circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
A tale proposito, deve essere ribadito come la giurisprudenza di legittimità abbia reiteratamente precisato che ai fini della determinazione del danno di speciale tenuità deve aversi riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). La circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda, pertanto, sul solo apprezzamento del valore economico della “res”, ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l’atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Marino, Rv. 282876-01).
Orbene, nel caso di specie gli indicati parametri non sono stati vagliati adeguatamente dalla Corte di appello, limitatasi unicamente ad affermare, in termini palesemente generici, come dovesse essere esclusa la richiesta attenuante, «per la cui integrazione occorre tener riguardo a tutte le circostanze dell’azione che, nel caso di specie, non consentono di connotare il danno come particolarmente lieve».
Rappresentate le ragioni di configurazione della penale responsabilità delle imputate, nonché del disposto giudizio di bilanciamento tra circostanze, la Corte territoriale ha laconicamente affermato di escludere che le circostanze dell’azione potessero far considerare il danno come di speciale tenuità, senza, tuttavia, precisare in alcun modo, eventualmente anche con richiami sintetici, quali specifici elementi valutativi consentissero di far ritenere non lievi le ripercussioni avute dalla persona offesa in conseguenza dell’atto furtivo subìto. Né, d’altro canto, considerazione alcuna è stata espressa in ordine all’effettivo valore, o prezzo di vendita, dei capi di abbigliamento sottratti, conseguentemente precisando i termini economici del danno patito.
Stessa carenza motivazionale, d’altro canto, è parimenti ravvisabile nella conforme sentenza di condanna emessa in primo grado, nella quale non era stato effettuato nessun riferimento alla invocata circostanza prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen., solo limitandosi a fare accenno allo scarso valore economico dei beni sottratti ai fini del riconoscimento, in termini di equivalenza, dell circostanze attenuanti generiche.
Ne deriva il conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Deve, altresì, essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità delle imputate.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità delle imputate.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2024