Danno di Speciale Tenuità: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sui criteri per la valutazione del danno di speciale tenuità. La vicenda riguarda un caso di furto aggravato in cui l’imputato ha tentato, senza successo, di ottenere uno sconto di pena facendo leva sul presunto valore esiguo del bene sottratto. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere le ragioni del rigetto.
I Fatti del Processo
Un individuo, già condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato, decide di presentare ricorso per Cassazione. I motivi principali dell’impugnazione si concentravano su due aspetti: la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Nello specifico, l’oggetto del furto era una bicicletta il cui valore era stato stimato in 150 euro. Secondo la difesa, tale importo avrebbe dovuto essere considerato sufficientemente esiguo da giustificare l’applicazione delle suddette attenuanti e benefici.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati come una mera e “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze.
Questa mancanza di specificità ha reso i motivi d’appello solo “apparenti”, in quanto non adempivano alla loro funzione critica. La Corte ha inoltre osservato come le argomentazioni relative alla comparazione tra circostanze, alla recidiva e al trattamento sanzionatorio fossero completamente slegate dalle motivazioni della sentenza di secondo grado.
La Valutazione del Danno di Speciale Tenuità
Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione del danno di speciale tenuità. La Cassazione ha validato il ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto che un valore di 150 euro non fosse “irrisorio”. Per integrare l’attenuante, il danno patrimoniale deve essere “lievissimo”, un requisito che, nel caso di specie, non è stato ravvisato.
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: la valutazione del danno non è un mero calcolo matematico, ma un giudizio che tiene conto del contesto e del valore oggettivo del bene. Opporre la propria valutazione soggettiva a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito non costituisce un motivo valido per un ricorso in Cassazione.
Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) è stata respinta. La Corte ha evidenziato che l’imputato non aveva contrastato specificamente il giudizio sull'”abitualità” della sua condotta. I suoi numerosi e specifici precedenti penali costituivano un ostacolo insormontabile all’applicazione di tale beneficio, che presuppone un comportamento non abituale.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su tre pilastri:
1. Genericità del Ricorso: I motivi erano una semplice riproposizione di quelli d’appello, privi di una critica mirata alla sentenza impugnata.
2. Corretta Valutazione del Danno: Il valore di 150 euro è stato logicamente ritenuto non “lievissimo”, impedendo l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
3. Abitualità del Reato: I precedenti penali dell’imputato escludevano la possibilità di riconoscere la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma due principi fondamentali. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza di grado inferiore, altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile. In secondo luogo, la valutazione del danno di speciale tenuità è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Il solo valore economico, se non oggettivamente “lievissimo”, non è sufficiente a garantire l’applicazione dell’attenuante, specialmente in un quadro di condotta criminale reiterata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a essere una semplice e letterale ripetizione (pedissequa reiterazione) degli argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Un danno di 150 euro può essere considerato di “speciale tenuità” in un furto?
Secondo questa ordinanza, no. La Corte ha ritenuto che un valore di 150 euro per un bene sottratto (in questo caso una bicicletta) non sia “irrisorio” e, pertanto, il danno non può essere qualificato come “lievissimo” al punto da integrare l’attenuante della speciale tenuità prevista dall’art. 62, n. 4 c.p.
Perché la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” non è stata applicata in questo caso?
La causa di non punibilità non è stata applicata a causa dell’abitualità della condotta dell’imputato. I suoi plurimi e specifici precedenti penali hanno impedito il riconoscimento del beneficio, che è escluso per legge in caso di comportamento abituale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31464 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Termini Imerese di condanna del reato di furto aggravato;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, all’esclusione della recidiva, al trattamento sanzioNOMErio nonché alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. – e il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato, in particolare, quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorrente non contrasta specificamente il giudizio circa l’abitualità, legato a plurimi e anche specifici precedenti penali a suo carico;
Considerato che i motivi sul giudizio di comparazione, sulla recidiva e sul trattamento sanzioNOMErio sono del tutto disancorati dalle argomentazioni della Corte di appello;
Considerato, quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., che la doglianza fa leva su una serie di parametri inconferenti e, quanto al valore della bicicletta, oppone la propria all’opinione della Corte di appello che, in termini non manifestamente illogici, ha reputato non irrisorio il valore di 150 euro del bene sottratto; tale esegesi si pone in linea con quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.