Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti dell’8 settembre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, ha rideterminato in mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa la pena nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento all’ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen..
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante.dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914).
L’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402).
Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha considerato negativamente le modalità dell’azione, per essersi introdotto il COGNOME all’interno di un androne e pe aver utilizzato arnesi da scasso per impossessarsi della bicicletta.
Il ricorrente si limita a contestare il rilievo prevalente attribuito dalla Corte strettuale alle caratteristiche della condotta e la mancata valorizzazione dell’assenza di un danno per la vittima del reato, essendo stata immediatamente restituita la bicicletta.
Al riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che, in tema di furto, ai fini della configur bilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l’entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile
a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922, inerente a fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell’ordine).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.