Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27085 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa di condanna per il reato di tentato furto aggravato;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta inapplicab della non punibilità per particolare tenuità del fatto – è generico per indeterminatezza in qua il ricorrente formula una critica alle motivazioni della sentenza impugnata, senza tuttav chiarire le ragioni per cui sarebbe meritevole del proscioglimento invocato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n.4 cod.pen. – non è deducibile in sede legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di qu già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, 243838); sentenza che, anche mediante il richiamo alla decisione di primo grado, ha correttamente proiettato il dann rispetto all’eventuale consumazione, in ossequio al principio sancito dalle Sezioni Unite questa Corte (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME NOME, Rv. 255528), secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle ‘modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato port compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di . furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande). D’altra parte, come più volte ribadito dalla giurispruden di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputa meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta mancanz contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche e della riduzione della pena – non è deducibile in sede di legittimi in quanto anch’esso aspecifico rispetto alle ragioni del diniego delle richieste difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma. di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.