Danno di speciale tenuità: La Cassazione chiarisce quando non si applica
L’attenuante del danno di speciale tenuità è spesso invocata nei processi per reati contro il patrimonio, come il furto. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla vittima. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: nel calcolo del danno non rileva solo il valore dell’oggetto che si è tentato di sottrarre, ma anche tutti i danni ulteriori direttamente collegati all’azione criminale. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: un Tentato Furto e i Danni Collaterali
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico punto: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello era illogica perché non aveva concesso l’attenuante nonostante il valore esiguo del bene che si intendeva sottrarre.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo manifestamente infondato e privo di specificità. I giudici di legittimità hanno sottolineato che l’imputato non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva spiegato in modo logico e congruo le ragioni per cui l’attenuante non poteva essere applicata nel caso specifico.
Le Motivazioni: Il Calcolo del Pregiudizio e il Danno di Speciale Tenuità
Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione del concetto di ‘danno’. La Cassazione ha confermato che l’attenuante del danno di speciale tenuità ha una natura oggettiva. Per la sua applicazione, il giudice deve considerare non solo il valore intrinseco della cosa sottratta (res
), ma anche l’intero pregiudizio economico arrecato alla persona offesa con l’azione criminosa.
Nel caso in esame, i giudici di merito avevano correttamente escluso la tenuità del danno tenendo conto non solo del valore (in questo caso nullo, dato il tentativo) dell’oggetto materiale del reato, ma anche dei danni collaterali causati alla proprietà della vittima nel tentativo di commettere il furto. La Corte ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui vanno valutati anche i danni ulteriori subiti dalla persona offesa, purché siano direttamente ricollegabili al reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio di grande rilevanza pratica. Chi commette un reato contro il patrimonio, come un furto, non può sperare di ottenere uno sconto di pena basandosi unicamente sul basso valore della refurtiva se, per compiere il delitto, ha causato altri danni. La forzatura di una serratura, la rottura di un vetro o qualsiasi altro danneggiamento collegato all’azione principale contribuisce a definire il pregiudizio complessivo e può essere decisivo per escludere l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. La valutazione deve essere globale e non limitata al solo oggetto del desiderio criminale. La conseguenza diretta per l’imputato è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, a causa dell’evidente infondatezza del suo ricorso.
Cosa si intende per attenuante del danno di speciale tenuità?
È una circostanza prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale che consente al giudice di ridurre la pena se il danno patrimoniale causato dal reato è di entità particolarmente lieve.
Per calcolare il danno, si considera solo il valore dell’oggetto rubato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che bisogna considerare il pregiudizio complessivo arrecato alla vittima, includendo anche i danni ulteriori che sono una conseguenza diretta dell’azione criminosa, come ad esempio i danni materiali causati per commettere il furto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è giudicato ‘manifestamente infondato’?
Se il ricorso è ritenuto palesemente infondato, viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’impugnazione priva di seri motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 02/01/1994
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, c 1, n. 2 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denuncia l’illogicità motivazione posta alla base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’a 62, n. 4 cod. pen. – è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto non si confronta il provvedimento impugnato che ha dato conto degli elementi alla luce dei quali ha ritenuto applicabile l’attenuante in esame, indicando in maniera congrua e logica gli elementi sulla scorta quali ha escluso la tenuità del danno (alla luce non solo del valore cospicuo dell’oggetto mate del reato ma dei danni cagionati alle res della persona offesa per apprenderlo: cfr. p. 4) e rendendo una motivazione congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la circostanz attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applica occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa subìto in conseguenza della sottrazione della res, quando essi siano direttamente ricollegabili al reato» (Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, COGNOME, Rv. 275485 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.