Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8510  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore, ritenuto responsabile del reato di tentato furto di una bicicletta.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4 e 69 cod. pen.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
Rilevato che la sentenza impugnata è sorretta sul punto da adeguata motivazione, avendo la Corte di appello posto a fondamento del giudizio di sola equivalenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da un precedente di natura specifica.
Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., che, ai fini della configurabi del danno di speciale tenuità, è necessario che il bene mobile di cui il soggetto agente si appropri – o intenda appropriarsi in caso di tentativo – sia di valore economico pressoché irrisorio e che il pregiudizio cagionato alla vittima sia lievissimo (tra le altre, Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 26020101).
Considerato che, ai fini della determinazione della speciale tenuità del danno, è necessario considerare, oltre al valore venale della cosa sottratta, o che si è tentato di sottrarre, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori – in questo caso rappresentati dalla rottura del lucchetto che assicurava la bicicletta – che la persona offesa dal reato ha subito in conseguenza della condotta del reo (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv.23691401; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, NOME, Rv. 26343401; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep.2014, NOME, Rv. 26002101; Sez. 5, n. 33093 del 06/04/2005, NOME, Rv. 23233301).
Rilevato che la Corte di appello ha ritenuto non concedibile l’attenuante invocata, considerando di “valore contenuto” il danno arrecato alla vittima, ma non particolarmente esiguo e quasi irrilevante come richiesto dalla norma.
Rilevato che detta valutazione, non incoerente e non illogica, è riconducibile ad apprezzamenti di merito non sindacabili dal giudice di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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