Danno di speciale tenuità e furto: quando 110 euro non sono pochi
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa attenuante, stabilendo che il furto di un bene del valore di 110 euro non può essere considerato di lieve entità. Analizziamo questa importante decisione per capire le logiche seguite dai giudici e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per il reato di furto in abitazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo del ricorso era ottenere una revisione della sentenza, contestando la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante legata all’esiguo valore del bene sottratto, un telefono cellulare.
La Valutazione del danno di speciale tenuità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il punto centrale della decisione riguarda proprio l’interpretazione del danno di speciale tenuità. Secondo i giudici, la decisione della Corte d’Appello di escludere tale attenuante era stata logicamente e correttamente argomentata. Il furto di un telefono cellulare del valore di 110 euro, sebbene non una cifra esorbitante, costituisce una perdita economica che non può essere definita ‘irrilevante o irrisoria’ per la persona offesa. La Corte ha quindi confermato che l’apparato argomentativo della sentenza impugnata soddisfaceva pienamente l’obbligo di motivazione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono chiare e dirette. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto infondato in quanto le argomentazioni del ricorrente non hanno scalfito la correttezza giuridica e la solidità motivazionale della sentenza d’appello. La qualificazione del reato come furto in abitazione è stata confermata senza esitazioni.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto più rilevante, la Corte ha specificato che la valutazione sulla speciale tenuità del danno non si basa su un mero calcolo matematico, ma implica un giudizio complessivo sulla concreta offensività del fatto. Una perdita di 110 euro, pur non essendo ingente, rappresenta un pregiudizio economico apprezzabile che impedisce di qualificare il danno come ‘speciale’ o eccezionalmente lieve. La decisione sottolinea come il concetto di ‘tenuità’ debba essere interpretato in modo restrittivo. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersa alcuna ragione per un esonero.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante principio di diritto sull’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Stabilisce che anche un valore economico relativamente modesto, come 110 euro, è sufficiente per escludere l’attenuante, poiché rappresenta comunque un danno concreto e non trascurabile. La decisione serve da monito: la valutazione del danno non è un mero esercizio contabile, ma un’analisi ponderata dell’impatto reale del reato. Inoltre, la condanna al pagamento di una cospicua sanzione pecuniaria evidenzia le serie conseguenze derivanti dalla presentazione di ricorsi ritenuti manifestamente infondati, che comportano un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente infondato’, ovvero privo di argomentazioni giuridiche valide in grado di contestare la correttezza della decisione precedente.
È possibile applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità per il furto di un bene del valore di 110 euro?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il furto di un bene del valore di 110 euro costituisce una perdita economica non definibile come ‘irrilevante o irrisoria’, motivo per cui non è possibile applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEGSAIAI MUSTAPHA CUI 04TOOW1 nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 96)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascrit manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta corretta in diritto e sorretta da conferente apparato argomentativo, ch soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, per quanto concerne la qualificazione del fatto in furto in abitazione.
L’esclusione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è stata logicamente argomentata, trattandosi di furto di cellulare del valore di eur 110,00, costituente perdita economica non definibile come irrilevante o irrisoria.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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