Danno di Speciale Tenuità nel Furto Tentato: Un’Analisi della Cassazione
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di furto tentato, offrendo chiarimenti cruciali sull’applicazione dell’attenuante per danno di speciale tenuità. Questa decisione sottolinea i rigidi criteri per il suo riconoscimento, specialmente quando il reato non giunge a compimento. L’ordinanza in esame conferma che la valutazione del danno non si limita al mero valore economico della merce, ma considera l’impatto complessivo sulla vittima, e che lo stadio del tentativo è irrilevante a tal fine.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Furto di Generi Alimentari
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto tentato di generi alimentari all’interno di un esercizio commerciale. La condanna, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dall’imputato dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si fondava principalmente su due motivi: la mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale) e il presunto errore nel giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto.
L’Applicazione dell’Attenuante per Danno di Speciale Tenuità
Il nucleo della questione legale risiede nell’interpretazione dei requisiti per l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. La difesa sosteneva che il valore della merce sottratta fosse esiguo e che, trattandosi di un tentativo, il danno effettivo fosse nullo, elementi che avrebbero dovuto giustificare una pena più mite. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto questa linea argomentativa, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato e rigoroso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni chiare e logicamente argomentate. I giudici hanno ribadito che la concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia “lievissimo”, ovvero di valore economico “pressoché irrisorio”.
Crucialmente, la valutazione non deve limitarsi al valore intrinseco della cosa sottratta, ma deve includere anche gli “ulteriori effetti pregiudizievoli” che la vittima ha subito a causa del reato. Non rileva, invece, la capacità economica della vittima di sopportare tale danno.
Un punto fondamentale chiarito dalla Corte è che il momento rilevante per valutare l’entità del danno è quello della consumazione del reato. Di conseguenza, il fatto che l’azione criminale si sia fermata allo stadio del tentativo è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento di questa specifica attenuante. Il danno potenziale, se non fosse stato per l’interruzione dell’azione, non era da considerarsi di speciale tenuità.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo al bilanciamento delle circostanze, la Corte ha sottolineato che tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non presenti vizi logici o contraddizioni, assenti nel caso di specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: per ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità, non basta che il valore della merce sia basso. È necessario che l’impatto complessivo del reato sulla vittima sia minimo, quasi inesistente. La decisione ribadisce che il tentativo di commettere un reato non può, di per sé, trasformare un danno non tenue in uno di speciale tenuità. Questa pronuncia serve come monito: la valutazione del danno è ancorata al momento del reato come se fosse stato portato a termine, e la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare le circostanze gode di un’ampia autonomia, difficilmente contestabile in Cassazione se ben motivata.
Perché la Corte ha negato l’attenuante del danno di speciale tenuità?
La Corte l’ha negata perché, secondo la giurisprudenza, questa attenuante richiede un pregiudizio economico quasi irrisorio, considerando non solo il valore della merce ma anche tutti gli altri effetti negativi per la vittima. In questo caso, il danno non è stato ritenuto tale.
Il fatto che il reato sia stato solo “tentato” influisce sulla valutazione del danno?
No. La Corte ha chiarito che il momento in cui si valuta l’entità del danno è quello della consumazione del reato. Pertanto, la circostanza che l’attività illecita si sia fermata allo stadio del tentativo è irrilevante per il riconoscimento dell’attenuante.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti?
Generalmente no. Il bilanciamento delle circostanze è una decisione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna in data 29 giugno 2021 che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di furto tentato di generi alimentari all’interno di esercizio commerciale.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. e in relazione al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto.
Il ricorso è inammissibile. Con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all’art.62 n.4 cod.pen., in quanto il furto risultava tutt’altro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277709 – 01) con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante la circostanza che l’attività illecita si sia arrestata stadio del tentativo.
Quanto al secondo motivo di impugnazione il giudizio di valenza tra circostanze è stato formulato con argomenti logici e privi di contraddizioni il cui sindacato risulta pertanto sottratto al giudice di legittimità afferendo al potere discrezionale del giudice di merito relativo alla dosimetria del trattamento sanzionatorio.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore