Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DIECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 19 novembre 2022, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 8-bis cod. pen..
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen..
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Ftv. 236914).
L’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402).
Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha logicamente ritenuto non irrisorio il valore del bene sottratto, trattandosi di un telefonino di marca Samsung mod. TARGA_VEICOLO destinato per sua natura alla custodia di numerosissime informazioni utili per le svariate esigenze di vita quotidiana del suo possessore (foto, video, rubrica telefonica, pec, mail, messaggistica, appuntamenti).
Il ricorrente non si confronta con l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata, che non si è limitata a valutare unicamente le potenzialità d’uso del bene e il servizio da esso reso, ma ha invece evidénziato le ragioni della ritenuta entità apprezzabile del valore del bene.
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Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.