Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43626 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43626 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MIGNANO MONTE LUNGO DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VILLA POMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME per il concorso nel reato di furto pluriaggravato continuato ad oggetto plurime somme di denaro sottratte dal conto corrente di RAGIONE_SOCIALE e commesso attraverso l’utilizzo di assegni o disposizioni recanti firma apocrifa o fraudolentemente carpita dall’COGNOME, già dipendente della filiale dell’istituto bancario presso cui il suddetto conto era stato acceso, come denunziato nella querela proposta da COGNOME NOME, nipote ed erede della vittima.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando dieci motivi.
2.1 Con il primo deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di procedere all’audizione della teste COGNOME NOME, già collaboratrice domestica della persona offesa, che aveva costituito oggetto della primigenia richiesta di abbreviato condizionato proposta dagli imputati poi rigettata dal Tribunale.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio sia per quanto attiene alla ritenuta attendibilità della querelante, costituitasi parte civile e che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, non avrebbe in realtà avuto conoscenza diretta e completa del tenore di vita e delle spese consapevolmente adottate della defunta negli ultimi anni di vita, sia in merito alla immotivata scelta di far prevalere gli esiti delle indagini grafologiche svolte su copia fotostatica dai consulenti del P.M. e della parte civile sulle opposte conclusioni dedotte da quello della difesa.
2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità degli imputati in ragione della mancata valutazione delle prove a discarico ed in particolare alla mancata rilevazione della difformità delle sottoscrizioni degli assegni da parte dei colleghi dell’COGNOME che ne avevano disposto il pagamento, alla presenza di verbale di conciliazione stragiudiziale alla base del licenziamento dello stesso, avvenuto su base consensuale e soprassedendo sulla fondatezza della contestazione disciplinare, nonché alla puntuale ricostruzione delle spese abitualmente sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente i fatti, ben più consistenti di quelle descritte dalla querelante. D’altra parte, con riguardo agli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare la corrispondenza g,» 4 tra gli importi ricevuti e la collaborazione da questi offerta in ragione delle necessità di assistenza della vittima, mentre irragionevole sarebbe la valutazione circa la
consapevolezza, da parte di COGNOME NOME, della sottrazione del denaro, ritenuta sussistente esclusivamente in ragione dei rapporti familiari tra questa e i coimputati.
2.4 Analoghi vizi vengono prospettati con il quarto motivo in relazione alla errata qualificazione della fattispecie concreta in termini di furto aggravato piuttosto che di truffa, la quale sarebbe dipesa dalla mancata valorizzazione delle circostanza per cui, stante la periodica ricezione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dei documenti bancari relativi alle operazioni di addebito, sarebbe irragionevole affermare che questa ignorasse l’esistenza di movimentazioni non autorizzate, potendosi al più ipotizzare che ella fosse stata ingannata in proposito, specie sul quantum delle operazioni.
2.5 I medesimi vizi vengono altresì dedotti con il quinto ed il sesto motivo in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 61 n. 5 e n. 7 c.p., la prim valutata esclusivamente sulla base dell’età avanzata della vittima e la seconda dipesa da un giudizio di tipo globale, il quale non avrebbe tenuto conto dell’ampio periodo di svolgimento dei fatti.
2.6 Con gli ulteriori motivi di ricorso i ricorrenti contestano l’assenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio riservato agli imputati e, nella specie, con riguardo alla posizione di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, viene censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p. ed il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, mentre, per quanto attiene alla posizione di COGNOME NOME, si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infine, i ricorrenti avversano la quantificazione della provvisionale, avvenuta in difetto di prova del danno subito dalla parte civile, nonché in mancanza di indicazione circa i criteri utilizzati per l determinazione degli importi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguiti esposti.
Invero infondato è il primo motivo, in quanto, nel sostenere che la Corte territoriale avrebbe erroneamente svalutato la necessità e la rilevanza del contributo apportabile dalla teste esclusa ai fini della corretta ricostruzione dei fatti contestati, non dialoga con i puntuali e tassativi presupposti in base ai quali la rinnovazione dell’istruttori dibattimentale è esperibile d’ufficio in sede d’appello. Pacifica infatti la mancata esplicita richiesta del ricorrente circa l’attivazione del procedimento di rinnovazione di cui all’art. 603 co. 1 c.p.p. con l’atto di impugnazione – alla quale non può invero essere ricondotta la generica istanza relativa alla decisività delle eventuali dichiarazioni della COGNOME in quanto volta, nello specifico contesto, a censurare la previa decisione di rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato – del tutto conforme ai requisiti di legge nonché correttamente argomentata appare la decisione di cui all’impugnata
sentenza, avendo invero la Corte territoriale dato atto della non assoluta necessità di acquisire la prova stanti sia la genericità della domanda, che la completezza del materiale probatorio in atti. D’altra parte, anche a voler qualificare le censure avanzate dagli odierni ricorrenti con l’atto di appello quali puntuali richieste di rinnovazion dell’istruttoria dibattimentale, la motivazione adottata dalla Corte d’appello sul punto sarebbe comunque condivisibile e priva di vizi logici, specie a fronte di una richiesta di natura meramente esplorativa e volta ad ottenere prove solo eventualmente favorevoli agli imputati, non potendosi infatti in alcun modo conoscere il possibile contenuto delle dichiarazioni provenienti dalla teste (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633).
3. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, specie ove travisa il contenuto della sentenza impugnata. Invero, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, la querelante e, con questa, la Corte d’appello, non hanno in alcun modo messo in dubbio la capacità di autodeterminazione della vittima, avendo anzi valorizzato le condizioni di salute della stessa al solo scopo di dimostrare lo stretto rapporto intercorrente tra la medesima – la quale a causa dell’insorgenza di difficoltà di tipo motorio dovute all’età che le impedivano di recarsi personalmente presso la sede del proprio istituto bancario – e l’COGNOME, nella sua qualità di consulente bancario a domicilio e, quindi, di soggetto delegato a gestire le operazioni bancarie dell’anziana.
Alla stregua di quanto suddetto, non si possono che condividere i rilievi della Corte d’appello circa l’attendibilità della querelante, le cui dichiarazioni risultano invero no confutate, ma anzi suffragate dagli altri elementi di prova. In questo senso, il ricorso risulta per di più generico nel sostenere la mancanza di un’effettiva e diretta conoscenza delle circostanze narrate da parte della querelante, in quanto privo del riferimento ad elementi capaci di contraddire l’assunto, non potendosi certo considerare tale la mancata conoscenza, da parte della COGNOME, del nome della collaboratrice domestica della defunta o dei cognomi dei ricorrenti; dati per di più già adeguatamente valutati e soppesati dalla Corte d’appello e rispetto ai quali il ricorso appare finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, del tutto preclusa alla Corte di Cassazione quale giudice della legittimità.
D’altro canto, del tutto generica appare anche la censura relativa alla mancata valutazione degli esiti della consulenza grafologica svolta dalla difesa in quanto, oltre a non confrontarsi con la motivazione adottata dalla Corte d’appello sul punto – la quale ha correttamente applicato il principio secondo cui il giudice che aderisca ad una delle valutazioni tecniche emerse in sede istruttoria, disattendendo le altre, assolve all’onere di motivare le ragioni del suo convincimento mediante l’integrazione della prospettiva tecnico-scientifica, proveniente dall’indagine più propriamente grafologica, con quella logico-indiziaria, relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dell’atto stesso
(Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269907) – non dà atto delle specifiche ragioni per cui le critiche avanzate dal consulente di parte avrebbero potuto contraddire quanto prospettato dall’accusa, non essendo così possibile per questa Corte individuare e, eventualmente, riscontrare, le illogicità degli elementi valorizzati dai giudici di secondo grado nell’orientare la propria decisione. Ancora, irrilevanti si dimostrano le censure volte a mettere in discussione la riferibilità all’COGNOME delle distinte di pagamento, in quant non risulta in alcun modo contestata la circostanza, valorizzata dalla sentenza impugnata, per cui queste sarebbero state analizzate dal solo consulente tecnico dell’accusa, risultando allora giustificata la scelta dell’organo giudicante di rimettersi all conclusioni dello stesso in quanto ritenute attendibili.
4. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, risulta necessario rilevarne preliminarmente l’inammissibilità nella parte in cui deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., non essendo l’inosservanza della suddetta disposizione prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. a fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) dell denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
Ad ogni modo, il motivo risulta inammissibile anche ove lamenta vizi di motivazione della sentenza, in quanto, oltre a risolversi in censure dal contenuto eminentemente fattuale, non si confronta adeguatamente con le argomentazioni adottate dalla Corte d’appello. Nella specie, a proposito della responsabilità dell’COGNOME, questa ha preso in considerazione tutti gli elementi prospettati dalla difesa come prove a discarico dimostrando – con motivazione esente da vizi logici e quindi del tutto incensurabile in questa sede – come in realtà questi non risultino idonei ad escluderla, non riuscendo a scalfire l’ampio compendio probatorio sulla base del quale si è ritenuto di poter ascrivere il reato all’imputato. Da una parte, infatti, a differenza di quanto prospettato con il ricorso, i giudici dell’appello hanno evidenziato come l’assunto per cui nel contesto lavorativo non si fosse mai dubitato del comportamento tenuto dall’COGNOME sia
sconfessato dal fatto che lo stesso fosse stato sottoposto a procedimento disciplinare, oltre ad aver condivisibilmente sostenuto l’irrilevanza del verbale di conciliazione poi concluso tra le parti in quanto avente ad oggetto esclusivamente questioni patrimoniali del rapporto e non, come pretenderebbe l’imputato, una pronuncia inerente le contestazioni disciplinari. D’altra parte, sempre seguendo la coerente ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale, nemmeno la ricostruzione delle spese sostenute dalla defunta in epoca antecedente i fatti sconfesserebbe la tesi della conduzione di una vita modesta da parte della stessa; anzi, lo stesso ricorso, nel riportare esattamente gli importi delle operazioni effettuate dalla donna dimostra come questa, in conformità a quanto dichiarato dalla querelante, non prelevasse dal proprio conto che somme esigue, oltre a sottoscrivere alcuni assegni.
Parimenti reiterative di doglianze già prospettate in sede di appello ed ivi correttamente valutate e disattese, con motivazione esente da vizi logici, sono poi le censure volte a mettere in discussione la valutazione sulla responsabilità dei coimputati per i fatti oggetto di contestazione. Da una lato, invero, i giudici dell’appello hanno coerentemente ritenuto provata la consapevolezza di COGNOME NOME circa la sottrazione di denaro all’anziana sulla base delle complessive modalità di svolgimento della vicenda – le quali non si esauriscono, contrariamente a quanto affermato con il ricorso, nei suoi rapporti di familiarità e convivenza con i compartecipi, ma includono altresì il fatto che l’imputata fosse diretta beneficiaria del profitto del furto e prestasse il proprio conto per il transi del denaro sottratto alla vittima – mentre, con riguardo alle posizioni di COGNOME NOME ed COGNOME NOME, le critiche prospettate dai ricorrenti, scaturenti dal presupposto della inattendibilità della querelante, non possono in alcun modo trovare accoglimento in questa sede essendo già stata disattesa la specifica censura circa la non credibilità della COGNOME.
5. Generico e manifestamente infondato è poi il quarto motivo di ricorso in quanto in contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al rapporto sussistente tra i reati di furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa, per cui la differenza tra i due delitti si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell’offesa, cosicché integra l’ipotesi di furto, e non di truff realizzazione da parte dell’autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sè del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l’atto dispositivo di questa ed il risultato dell’impossessamento si inserisca, come nel caso di specie, l’azione del primo con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323). Non solo, nel sostenere la consapevolezza della vittima circa le operazioni svolte dell’COGNOME, il ricorso non dialoga adeguatamente con quanto evidenziato dai giudici dell’appello a proposito della mancata ricezione, da parte della defunta, degli estratti conto bancari dai quali avrebbe potuto
evincere la sottrazione in corso a suo danno, dato che questi venivano invece recapitati, dal giugno 2014 al marzo 2016, ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell’anziana e in alcun modo riferibile alla stessa (si veda, in tal senso, pag. 11 dell’impugnata sentenza).
6. Infondato è poi il quinto motivo di ricorso ove sostiene che la Corte territoriale, nel ritenere integrata, nel caso di specie, la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., abbia illegittimamente limitato il proprio giudizio alla mera constatazione dell’età avanzata della vittima, ritenendola elemento capace di fondarne la presunzione assoluta di minorata difesa, in quanto l’affermazione non trova in realtà riscontro nella motivazione adottata dai giudici dell’appello. Al contrario, nell’argomentare circa l’effettiva configurazione dell’aggravante, la sentenza impugnata ha in realtà valorizzato una pluralità di elementi tra cui, come già evidenziato sopra, il fatto che le condizioni di salute della donna le imponessero di affidarsi esclusivamente al consulente bancario a domicilio, argomentazione con la quale i ricorrenti non si confrontano.
7. Coglie invece nel segno il sesto motivo di ricorso ove censura l’applicazione, nel caso di specie, della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. in quanto dipesa dall’avere la Corte territoriale ancorato il giudizio inerente alla rilevante gravità de danno cagionato alla vittima sul risultato complessivo delle plurime operazioni di sottrazione di denaro piuttosto che sull’entità di quelle singolarmente oggetto di ciascuno dei reati contestati, illogicamente ritenendo che le implicazioni derivanti dalla prospettazione della continuazione tra delitti si estendano al di là del profilo prettamente sanzionatorio, al quale, al contrario, l’istituto di cui all’art. 81 cpv c.p. è intrinsecamen connesso. In questo senso, a ben vedere, non può che darsi atto della circostanza per cui l’impugnata sentenza ha aderito, con la propria motivazione, all’orientamento giurisprudenziale di segno opposto e secondo cui, nel caso in cui più delitti siano espressione del medesimo disegno criminoso, varrebbe, sia con riguardo ai profili di manifestazione del reato sia in relazione alle sue conseguenze in termini di trattamento sanzionatorio e in mancanza di tassative esclusioni, il principio dell’unitarietà (Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283554); tuttavia, il Collegio decidente ritiene in questa sede di aderire e dare continuità al diverso indirizzo, di cui è espressione Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 277627, alla stregua del quale, ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen. al reato continuato, la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere operata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma sulla base del danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato. Tale affermazione, infatti, non solo è suffragata da plurimi precedenti risalenti, solo apparentemente superati (ex multis Sez. 2, n. 8172 del 25/02/1983, COGNOME, Rv.
160587; Sez. 1, n. 9617 del 23/07/1984, COGNOME, Rv. 166522; Sez. 6, n. 6997 del 27/01/1984, COGNOME Rv. 165443), ma ha altresì trovato più recente conferma da parte di questa Suprema Corte a Sezioni Unite, specificamente in Sez. U. n. 3286 del 27/11/2008, COGNOME, Rv. 241715, la quale – tra l’altro interrogatasi anche sui presupposti per l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. – ha sostenuto che i rea uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. Tali approdi giurisprudenziali corrispondono alla ratio stessa della norma di cui all’art. 81 cpv c.p., la quale si basa su un’unificazione che è finzione giuridica solo quoad poenam, mantenendo invece i singoli reati ogni loro caratteristica e particolarità immutata in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico, pena l’applicazione contraria al principio de favor rei di un istituto che ha invece la funzione di attenuare le rigide ed eccessive conseguenze della non mediata applicazione del concorso materiale di reati ove la pur constatata violazione di più disposizioni della legge penale, realizzata attraverso una pluralità di azioni od omissioni risulti pur sempre essere il “prodotto” di un’unica decisione antigiuridica. Quest’ultima circostanza, invero, se idonea a giustificare la determinazione di un trattamento sanzionatorio unico da irrogare nei confronti del soggetto che abbia agito in continuazione – il quale tenga luogo del minor disvalore del fatto rispetto al caso in cui si assista alla volontà di commettere più reati per scelta delinquenziale, dovuta alla generica deliberazione di persistere nella condotta delittuosa (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064) – non può divenire ragione di pregiudizio per l’imputato, magari conducendo alla configurazione una circostanza aggravante altrimenti non ipotizzabile. Di conseguenza, secondo la logica già in più occasioni avvalorata anche dalla Corte Costituzionale in tema di cumulo di pene – si pensi, in questo senso, alla sentenza n. 361 del 1994 in materia di concessione dei benefici penitenziari – e qui estendibile all’ipotesi della continuazione, la concezione unitaria del reato è limitata ai soli effetti espressamente previsti dalla legge, mentre, ad ogni altro fine, la valutazione cumulativa può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo, evitando così lo stravolgimento dell’istituto e della sua ratio. Ne consegue che, nel caso di specie, trattandosi di una pluralità di reati che, seppur avvinti dal vincolo della continuazione, si concretizzano in esigue sottrazioni di denaro, per di più dipanate lungo un periodo di tempo particolarmente ampio, non può certo trovare applicazione la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8. Infondato è il settimo motivo di ricorso ove afferma, con argomentazioni di natura sostanzialmente fattuale, che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della marginalità del contribuito causale fornito dai compartecipi dell’COGNOME – al punto, quindi, da doversi dire integrata, nei loro confronti, la circostanza attenuante di cui
all’art. 114 c.p. – in quanto, nel sostenere che la fattispecie concreta avrebbe potuto ugualmente realizzarsi anche ove la compagna e i suoceri non avessero messo a disposizione del consulente i propri conti bancari, dimentica che, come correttamente affermato dalla Corte territoriale sulla base dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità (a cui invero è riconducibile lo stesso precedente citato nel ricorso), l’importanza determinante del concorso nella vicenda criminosa non esige tanto una valutazione in astratto, bensì in concreto. In questo senso, insomma, l’applicazione della circostanza di cui all’art. 114 c.p. presuppone che si stabilisca se, nello specifico contesto di riferimento, con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali, il grado di efficienza causale – materiale e psicologica – dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell’evento sia tale da poter questi essere avulsi, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201; Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284771), operazione che non può certo essere effettuata nel caso di specie, risultando il transito del denaro nei conti correnti dei coimputati elemento essenziale ai fini della consumazione del reato per come concretamente esplicatosi.
Inammissibile è infine la censura relativa alla concedibilità e alla quantificazione della provvisionale in quanto, come da costante giurisprudenza di legittimità sul punto, la statuizione sulla stessa non è impugnabile per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, NOME, Rv. 277773).
In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. nei confronti di tutti gli imputati, dovendosi ritenere l’effetto estensivo anche agli altri dell’accoglimento della relativa doglianza proposta nell’esclusivo interesse dell’COGNOME, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure proposte sul punto mentre, nel resto, i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e, per effetto estensivo, di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatamente all’aggravante del danno di rilevante gravità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso il 8/9/2023