Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4061  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini che lo aveva riconosci colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624-bis c.p., rideterminava nei suoi confr pena in anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa.
2.Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell’avere provocato un danno di particolare tenuità, stante il valore irrisorio dei beni di cui si è tentata la sottr
3.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto in fatto, aspecifico ripropositivo di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello.
Il giudice distrettuale, infatti, nell’escludere l’ipotesi attenuata rich evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in te coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione de circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisor avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulter effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del sottrazione della “res”, (nella specie, la sottrazione dei documenti ed effetti personali) senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il dan economico derivante dal reato (Sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241).
Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante cui all’art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in c:onsiderazione l’e del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 – 01) e pertanto a nulla rileva la circostanza che i beni siano st recuperati.
Il giudice distrettuale ha valorizzato, in conformità alla giurisprudenza del S.C circostanza che la speciale tenuità doveva essere esclusa anche in ragione del valore non determinabile dei documenti, che non si esaurisce nello stampato, ma che tiene conto anche degli effetti pregiudizievoli derivanti dalle pratiche di duplicazione stessi (Sez. 4, n.37795 del 21/09/2021, Rv. 281952-02) (p.3).
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento del spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presid te