Danno di Particolare Tenuità nel Furto: Non Basta il Basso Valore
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per approfondire il concetto di danno di particolare tenuità, una circostanza attenuante spesso invocata nei reati contro il patrimonio. La Corte ha chiarito che la valutazione non può limitarsi al mero valore economico del bene sottratto, ma deve estendersi a una considerazione più ampia del pregiudizio subito dalla vittima. Questa ordinanza sottolinea un principio fondamentale: un valore commerciale basso non garantisce automaticamente uno sconto di pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il furto di tre telecamere, poste a presidio della sicurezza di un esercizio commerciale. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, prevedeva una pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. La sua difesa si basava sull’assunto che il valore complessivo delle telecamere rubate fosse sufficientemente basso da giustificare l’applicazione di tale attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della quantificazione del danno, ma si è concentrata sulla correttezza giuridica del ragionamento seguito dai giudici dei gradi precedenti e sulla conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Corte, i motivi del ricorso erano generici e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, risultando così non accoglibili.
Le Motivazioni: Analisi dell’Attenuante del Danno di Particolare Tenuità
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione dei criteri per l’applicazione dell’attenuante del danno di particolare tenuità. La Cassazione ha ribadito che il riconoscimento di questa circostanza presuppone che il pregiudizio causato sia ‘lievissimo’, ovvero di valore economico ‘pressoché irrisorio’. Tuttavia, la valutazione non si ferma qui. I giudici devono considerare non solo il valore intrinseco della cosa sottratta, ma anche ‘gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione’.
Un punto cruciale, evidenziato dalla Corte, è l’irrilevanza della capacità economica del soggetto passivo di sopportare il danno. Che la vittima sia un grande supermercato o un piccolo negoziante non cambia i termini della valutazione. Il danno va considerato in termini oggettivi e non in relazione alla ricchezza della vittima. Nel caso specifico, il furto di tre telecamere, al di là del loro valore commerciale, ha compromesso il sistema di sicurezza dell’esercizio, creando un pregiudizio ulteriore e non trascurabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. Stabilisce che per ottenere l’attenuante del danno di particolare tenuità non è sufficiente dimostrare che il valore dei beni rubati sia modesto. È necessario che l’impatto complessivo del reato sulla vittima sia minimo. Chi commette un furto, anche di un oggetto di poco valore, può causare un danno più ampio, come l’interruzione di un servizio o la compromissione della sicurezza, che osta al riconoscimento dell’attenuante. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui viene trattata l’inammissibilità dei ricorsi in Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e risultavano in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quali sono i criteri per il riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità?
Per riconoscere l’attenuante, il danno economico deve essere lievissimo o quasi irrisorio. La valutazione deve considerare non solo il valore del bene sottratto, ma anche ogni altro effetto pregiudizievole subito dalla vittima a causa del reato, indipendentemente dalla capacità economica della vittima di sopportare la perdita.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione con riferimento al reato di furto di tre telecamere poste a presidio della sicurezza dell’esercizio commerciale della persona offesa.
Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta.
I motivi di ricorso proposti dal ricorrente si appalesano inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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