Danno di Particolare Tenuità: No all’Attenuante se il Valore Non è l’Unico Pregiudizio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui criteri di applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come i giudici valutino l’effettiva entità del pregiudizio causato da un reato, andando oltre il semplice valore economico della merce sottratta. La decisione conferma un orientamento rigoroso, sottolineando che un valore apparentemente basso non è di per sé sufficiente a garantire uno sconto di pena.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto. L’imputato era stato sorpreso mentre cercava di sottrarre prodotti ittici all’interno di un esercizio commerciale. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la sua colpevolezza, condannandolo a una pena di due mesi di reclusione e 60 euro di multa. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso e l’Attenuante del Danno di Particolare Tenuità
Il principale motivo del ricorso si basava sulla richiesta di riconoscere la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. Secondo la difesa, il valore esiguo della merce sottratta avrebbe dovuto giustificare una riduzione della pena. L’imputato lamentava, infatti, una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito per non aver concesso tale attenuante.
L’approccio della difesa
La tesi difensiva si concentrava esclusivamente sul valore commerciale dei prodotti ittici, ritenendolo così basso da integrare i requisiti dell’attenuante. Questo approccio, tuttavia, non teneva conto dell’interpretazione più ampia e consolidata fornita dalla giurisprudenza di legittimità sul concetto di danno.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti non idonei a contestare efficacemente la sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire i principi che regolano la concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità.
I giudici hanno chiarito che, per applicare tale attenuante, il pregiudizio causato alla vittima deve essere ‘lievissimo’, ossia di valore economico pressoché irrisorio. Tuttavia, la valutazione non si deve fermare qui. È necessario considerare:
1. Il valore in sé della cosa sottratta: Il primo elemento è, ovviamente, il valore di mercato del bene.
2. Gli ulteriori effetti pregiudizievoli: Il danno comprende anche tutte le altre conseguenze negative che la vittima ha subito a causa della sottrazione della ‘res’. Questo può includere disagi, costi accessori o altri impatti non strettamente economici.
3. L’irrilevanza della capacità economica della vittima: Un punto cruciale, e spesso frainteso, è che la capacità del soggetto passivo di sopportare la perdita è del tutto irrilevante. Non importa se la vittima è un grande supermercato o un piccolo negoziante; il danno va valutato in termini oggettivi e non in relazione alla ricchezza di chi lo subisce.
Citando un precedente specifico (Cass. n. 6635/2017), la Corte ha ricordato come anche un furto di merce del valore di 82 euro fosse stato ritenuto non sufficiente per integrare l’attenuante, proprio perché la valutazione del danno non può essere ridotta al solo aspetto patrimoniale.
Conclusioni
La decisione in esame consolida un principio fondamentale: l’attenuante del danno di particolare tenuità richiede una valutazione complessa che va oltre il mero cartellino del prezzo. I giudici devono analizzare l’impatto complessivo del reato sulla persona offesa, considerando ogni effetto pregiudizievole. Questa interpretazione rigorosa impedisce che l’attenuante venga applicata in modo automatico per furti di basso valore, specialmente in contesti commerciali dove anche piccole perdite, se reiterate, possono costituire un danno significativo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Quando si applica l’attenuante del danno di particolare tenuità?
Si applica quando il pregiudizio causato alla vittima è lievissimo, quasi irrisorio. La valutazione deve considerare non solo il valore della cosa sottratta, ma anche ogni altro effetto pregiudizievole derivante dal reato.
Il valore della merce rubata è l’unico fattore da considerare per questa attenuante?
No. Secondo la Corte di Cassazione, oltre al valore intrinseco del bene, bisogna valutare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. La capacità economica della vittima di sopportare il danno è invece irrilevante.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, che lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa con riferimento al reato di tentato furto in concorso di prodotti ittici all’interno d un esercizio commerciale
Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta.
I motivi di ricorso proposti dal ricorrente si appalesano inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pridnte