Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38131 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 28 gennaio 2025, che ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 8 luglio 2024, applicando le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, rideterminando la pena per il reato di cui all’art. 624bis cod. pen.
rilevato che il primo motivo, con cui si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato: diversamente, infatti, da quanto afferma la ricorrente, la condanna alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 e mesi 6, pronunciata dal Tribunale per i minorenni, non viene meno per effetto del raggiungimento della maggiore età, cui consegue, invece, la sola eliminazione dell’iscrizione dal casellario giudiziario (ma non per quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, come nella specie: art. 5, comma 4, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313);
rilevato, in ogni caso, che la ricorrente non potrebbe comunque beneficiare dei più ampi limiti previsti, per ragioni di età, dall’art. 163, commi 2 e 3, cod. pen., che si applicano solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall’imputato quando aveva un’età rientrante nei limiti predetti (Sez. 1, n. 42822 del 06/07/2016, P., Rv. 267803 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, esplicitando le ragioni della decisione con motivazione esente da vizi logici, e quindi insindacabile, stante il valore dei beni sottratti, che ammonta a circa 65 euro, ed all’offensività della condotta, valutata nel suo insieme (pp. 5 e 6 sentenza impugnata); d’altro canto non appare revocabile in dubbio che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, occorre che il valore intrinseco ed economico dei beni sottratti, sia pressoché irrilevante (Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025, RAGIONE_SOCIALE, non mass., in relazione al furto di una scopa ricaricabile del valore di 159 euro; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01, in relazione al furto di merce del valore commerciale di 82 euro);
rilevato, inoltre, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui i tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante
del danno di particolare tenuità, l’entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva (prospettata in ricorso: p. 3) solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito Rv. 275922 – 01);
rilevato, ancora, che con riguardo al furto in abitazione, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l’intrusione subita nella propria dimora (Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Artistico, Rv. 286643 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025