Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24852 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 5, e 707 co pen., ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha dedotto il vizio di motivazione in or all’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. manifestamente infondato, in quanto:
la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. ricorre solo «quan danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (cfr. Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 – dep. 2013 COGNOME, Rv. 255791 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695 – 01, secondo cui «l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto a valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla part
come si trae dalla ricostruzione del fatto compiuta già sentenza di primo grado, non oggett di censura, il danno cagionato alla persona offesa non può nella specie essere limitato al modesto importo oggetto di impossessamento, poiché l’imputato (e il suo correo) hanno fatto accesso nell’esercizio commerciale in discorso a seguito dell’effrazione del vetro della sua porta di ing e si sono impossessati anche del cassetto del registratore di cassa;
dunque, il motivo di appello (incentrato sull’ammontare del denaro oggetto di furto) e manifestamente infondato, ragion per cui l’omessa motivazione in ordine a esso non può essere qui utilmente dedotta (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 – dep. 2015, Bianchetti, Rv. 2631 – 01: «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazio avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024