Danno di particolare tenuità: quando la restituzione non basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale, relativo al furto e alla possibilità di ottenere uno sconto di pena. In particolare, chiarisce i limiti di applicabilità dell’attenuante per danno di particolare tenuità, specificando che la valutazione dell’entità del danno va cristallizzata al momento esatto in cui il reato viene commesso, rendendo irrilevante la successiva restituzione del maltolto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale. Secondo la difesa, l’esiguità del pregiudizio economico subito dalla vittima avrebbe dovuto garantire una pena più mite.
La Decisione della Suprema Corte sul danno di particolare tenuità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha definito il motivo di ricorso come ‘reiterativo’ e ‘manifestamente infondato’. In sostanza, l’imputato non ha fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con la giurisprudenza consolidata che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio giuridico, ribadito con fermezza dai giudici di legittimità. Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di particolare tenuità, l’unico momento rilevante per la valutazione è quello della consumazione del reato. Ciò che accade dopo, come la restituzione della refurtiva, è un ‘post factum’, un evento successivo che non può retroattivamente modificare la valutazione del danno al momento del fatto.
La Corte si è richiamata a un suo precedente specifico (sentenza n. 19728 del 2019), che aveva già stabilito questo principio. La restituzione dei beni rubati, sebbene sia un gesto apprezzabile, non incide sulla specifica attenuante in questione, la quale guarda esclusivamente al pregiudizio economico e non patrimoniale cagionato nell’istante in cui il reato si è perfezionato. Pertanto, se al momento del furto il danno non era di lieve entità, la successiva restituzione non può ‘trasformarlo’ in un danno tenue ai fini legali.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e rigoroso. Le implicazioni pratiche sono notevoli: chi commette un reato contro il patrimonio non può sperare di ottenere l’attenuante del danno di lieve entità semplicemente restituendo il bottino. La valutazione del giudice è ancorata al momento storico del delitto. Questo non significa che la restituzione sia un atto inutile; essa può essere valutata positivamente dal giudice ai fini di altre circostanze attenuanti (come quelle generiche) o per dimostrare la volontà di riparare al danno, ma non può alterare la qualificazione del danno ai fini dell’art. 62 n. 4 c.p. La decisione serve da monito: le strategie difensive devono basarsi su argomenti solidi e confrontarsi con i principi di diritto consolidati, evitando la mera riproposizione di tesi già respinte.
La restituzione di ciò che è stato rubato può far ottenere lo sconto di pena per danno di particolare tenuità?
No. Secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, la valutazione del danno per questa specifica attenuante va fatta esclusivamente al momento in cui il reato è stato commesso. La restituzione successiva è considerata un ‘post factum’ e non è rilevante a tale fine.
Quando si valuta l’entità del danno per l’attenuante del danno di particolare tenuità?
L’entità del danno deve essere verificata al momento della consumazione del reato, ovvero nell’istante in cui il furto si è giuridicamente perfezionato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto manifestamente infondato e una semplice reiterazione di motivi già presentati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza affrontare in modo critico la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che la sentenza d’appello aveva già richiamato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denuncia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. – è reiterativo nonché manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte cui la sentenza impugnata opera espresso richiamo (pag. 4) secondo la quale ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l’entità del danno cagioNOME alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un “post factum” non valutabile a tale fine (Sez. 5 n. 19728 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 275922).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
PA2.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il coiialìere estensore
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