Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME, Seck Manie Balla e NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta omessa motivazione della sentenza di secondo grado sui uno dei motivi di appello, risulta manifestamente infondato per carenza di interesse in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio;
che, nel caso di specie, la pena da cui il giudice è partito per la determinazione della pena finale risulta essere stata contenuta nel minimo edittale, ragion per cui anche l’eventuale accoglimento del motivo di ricorso con cui si chiede di non considerare ai fini del calcolo della pena la contraffazione dei prodotti Adidas in quanto privi di un marchio registrato risulta generico in quanto, non essendo stata specificata né allegata l’incidenza che i summenzionati prodotti assumerebbero nell’ambito di una contraffazione di 4447 pezzi, non può affermarsi che tale compendio abbia assunto profili dirimenti di minor disvalore tali da giustificare gli esiti circostanziali a cui tende il ricorrente peraltro esclusi in ragi di concorrenti elementi, di cui la sentenza impugnata dà atto anche per escludere che il fatto possa ricondursi all’ipotesi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato che il secondo motivo proposto dagli odierni ricorrenti, che contesta la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. nonché della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito poiché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, i quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che, contrariamente agli assunti difensivi, ai fini della determinazione della particolare tenuità del danno, non va valutato il valore delle etichette in quanto tali, ma in relazione all’immagine apposta sopra di esse, la quale, qualora rappresenti, come nel caso di specie, un marchio di grande prestigio e notorietà, conferisce ai prodotti sui quali tali etichette vengono applicate un valore di mercato decisamente superiore, con conseguente esclusione del danno di particolare tenuità;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione nella sentenza di appello della causa di estinzione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trae il proprio fondamento da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
infatti, come espressamente ribadito dal giudice di appello e dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2 n. 44322 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282307-01; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, COGNOME, Rv. 267480-01), nel caso in cui fosse incerta la data di consumazione del reato di ricettazione, essa deve essere fatta coincidere con la data di accertamento del reato presupposto, che nel presente giudizio è comunque il 05/09/2016, giorno in cui le forze dell’ordine hanno rinvenuto presso l’abitazione in uso agli imputati una cospicua quantità di etichette contraffatte, senza che venisse fornita loro una differente indicazione circa la data dell’effettiva ricezione della merce cóntraffatta;
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata sostituzione della pena detentiva breve in quella pecuniaria, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, sebbene sia corretto l’assunto difensivo secondo cui le disagiate condizioni economiche dell’imputato non sono di per sé ostative alla concessione del beneficio, tuttavia l’effettiva conversione della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, qualora ritenga di effettuare una prognosi negativa di solvibilità dell’imputato sulla base di elementi effettivi (pag. 4 del sentenza impugnata), non può essere censurato in questa sede (si veda, Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318-01, secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento» fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l’imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consiglierj COGNOMECOGNOMENOME> stensore COGNOME
Il Presidente