Danno di Lieve Entità: L’Offerta di Risarcimento Può Escludere l’Attenuante?
L’applicazione dell’attenuante per danno di lieve entità nel diritto penale è spesso oggetto di dibattito e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini rigidi di questa circostanza, chiarendo come anche il comportamento post-reato dell’imputato, come un’offerta di risarcimento, possa influenzarne il riconoscimento. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto (artt. 624-bis e 625 n. 2 c.p.), confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
L’imputato sosteneva che il pregiudizio economico causato alla vittima fosse minimo e che, pertanto, avesse diritto a una riduzione della pena. A supporto della sua tesi, egli stesso aveva offerto una somma di 300 euro a titolo di risarcimento del danno.
La Decisione della Corte e il Danno di Lieve Entità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: uno di carattere processuale e uno di merito.
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso una mera e “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato” nel merito.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito un principio consolidato (ius receptum): l’attenuante del danno di lieve entità può essere concessa solo quando il pregiudizio economico causato alla persona offesa sia “lievissimo”, ovvero di valore “pressoché irrisorio”. Non si tratta di una valutazione generica di “modesto valore”, ma di un’analisi rigorosa che deve portare a considerare il danno quasi nullo.
Nel caso specifico, i giudici hanno compiuto un ragionamento logico stringente. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, ha correttamente evidenziato la “non irrisorietà” del valore del bene sottratto. La prova di ciò, paradossalmente, è stata fornita dallo stesso imputato: l’entità del risarcimento offerto, pari a 300 euro, è stata ritenuta incompatibile con un danno di valore quasi nullo. Se il danno fosse stato davvero irrisorio, non sarebbe stata giustificata un’offerta di risarcimento di tale importo. Di conseguenza, l’offerta stessa è diventata un elemento a sfavore della tesi difensiva, dimostrando che il danno non era poi così lieve.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione. Insegna che, per ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità, è necessario che il valore economico del pregiudizio sia oggettivamente e indiscutibilmente minimo, quasi insignificante. Qualsiasi elemento che suggerisca un valore superiore, inclusa un’offerta di risarcimento non simbolica, può essere interpretato dal giudice come una prova contraria. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve essere attentamente ponderata: un’offerta di risarcimento, pur essendo un gesto apprezzabile volto a riparare il danno, può precludere il riconoscimento di un’attenuante se il suo importo smentisce la tesi della particolare tenuità del pregiudizio.
Quando si può applicare la circostanza attenuante del danno di lieve entità?
Secondo la Corte di Cassazione, questa attenuante si applica solo quando il pregiudizio economico causato alla vittima è lievissimo, ossia di un valore economico pressoché irrisorio e quasi nullo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, perché era una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte in appello (motivo non specifico); in secondo luogo, perché era manifestamente infondato nel merito, dato che l’attenuante richiesta non poteva essere applicata.
L’offerta di risarcimento del danno può essere controproducente per l’imputato?
Sì, in questo specifico contesto può esserlo. La Corte ha ritenuto che l’offerta di un risarcimento di 300 euro fosse essa stessa la prova che il danno non era di valore irrisorio, e ha quindi utilizzato questo elemento per negare la concessione dell’attenuante del danno di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43024 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43024 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d appello di Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui a artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e v di motivazione in relazione all’art. 62 n. 4 cod, pen. è indeducibile p fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendos stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono assolvere !a tipica funzione di una critica argomentata avverso la sente oggetto di ricorso. Inoltre, esso è manifestamente infondato posto che è ius receptum che la concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. p presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia valore economico pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, R 269241), laddove nel caso di specie la corte di appello – di là del riferi all’assenza di ulteriore pregiudizio – ha in buona sostanza inteso eviden proprio la non irrisorietà del valore del bene sottratto desumibile, d’alt dalla stessa entità del risarcimento offerto (pari ad euro 300);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i! 4 ottobre 2023.