Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME 053GTTO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancat riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, infatti, il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone ch il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoc irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulterio pregiudizievoli subiti dalla parte offesa; e tale accertamento, rientrante discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorre motivazione esente da criticità giustificative;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C. 281296 – 02; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695), le ragion del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.