Danno di lieve entità: non basta il valore della refurtiva
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di lieve entità è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per valutare la lieve entità del danno non si può considerare solo il valore economico del bene sottratto, ma è necessario un esame complessivo che includa tutti gli effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il caso in esame: un ricorso per furto aggravato
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione attraverso il proprio difensore. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e, soprattutto, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, previsto dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
I motivi del ricorso: bilanciamento e danno lieve
La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel bilanciare le circostanze del reato, non valorizzando a sufficienza gli elementi a favore dell’imputato. Inoltre, il punto cruciale del ricorso riguardava la richiesta di applicazione dell’attenuante per il danno di lieve entità, argomentando che il valore della cosa sottratta fosse minimo.
La decisione della Cassazione sulla valutazione del danno
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi manifestamente infondati e privi di specificità. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per riaffermare due principi consolidati della giurisprudenza.
In primo luogo, hanno sottolineato che il giudizio di bilanciamento tra le circostanze è un potere valutativo riservato al giudice di merito. Se la motivazione è congrua e logica, come nel caso di specie, tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Non è necessaria un’analitica esposizione di tutti i criteri di valutazione, essendo sufficiente che la decisione sia giustificata in modo coerente.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella disamina dell’attenuante del danno di lieve entità. La Corte ha ribadito che il riconoscimento di tale circostanza richiede che il pregiudizio cagionato sia ‘lievissimo’, ovvero di un valore economico pressoché irrisorio. Tuttavia, la valutazione non deve fermarsi a questo. È indispensabile considerare non solo il valore intrinseco del bene rubato, ma anche ‘gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res’.
Questo significa che anche un furto di un oggetto di scarso valore commerciale può causare un danno rilevante se, ad esempio, comporta per la vittima disagi, costi aggiuntivi o altre conseguenze negative. La Corte di Appello aveva correttamente motivato la sua decisione su questo punto, e il ricorrente non era riuscito a confrontarsi efficacemente con tali argomentazioni, rendendo il suo ricorso generico e infondato.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la giustizia penale non può limitarsi a una mera valutazione aritmetica del danno. La dimensione umana e le conseguenze concrete delle azioni illecite sulla vittima assumono un ruolo centrale. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo principio è un monito importante: la ‘lieve entità’ di un danno è un concetto complesso, che va oltre il semplice cartellino del prezzo. La decisione finale spetta al giudice di merito, il cui potere discrezionale, se esercitato con una motivazione congrua, è insindacabile in Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Quando si può applicare l’attenuante del danno di lieve entità in un reato?
Secondo la Corte, l’attenuante si applica solo quando il pregiudizio causato alla vittima è lievissimo. Questa valutazione non deve considerare solo il valore economico del bene sottratto, ma anche tutti gli ulteriori effetti negativi che la persona offesa ha subito a causa del reato.
Come valuta il giudice il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti?
Il bilanciamento delle circostanze è un potere valutativo riservato al giudice di merito. La sua decisione è insindacabile in sede di legittimità se è motivata in modo congruo, anche se fa riferimento solo ad alcuni dei parametri previsti dalla legge (art. 133 cod. pen.) senza un’analisi dettagliata di tutti i criteri.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto manifestamente infondato?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8839 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 22/08/1968
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di furto aggravat
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e privi di specific estrinseca, atteso che la Corte di appello, sia in ordine al bilanciamento delle circostanze ch ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., ha motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugna con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, «in tema di circostanz giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del p valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruam motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., s che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838); che deve essere ribadito che il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudi cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non sol al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (cfr. Sez. 3, n. 18013 5/02/2019, COGNOME, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, COGNOME, Rv. 271695);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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