Danno di lieve entità: come si valuta nel furto? L’analisi della Cassazione
L’applicazione dell’attenuante per danno di lieve entità è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia, specialmente in relazione a reati come il furto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti fondamentali sui criteri da adottare, sottolineando che la valutazione non può limitarsi al mero valore commerciale del bene sottratto. Analizziamo insieme la decisione per comprendere la portata di questo importante principio.
I fatti del caso: il furto di un cellulare
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato di un telefono cellulare. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo del ricorso si basava sulla presunta violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4, del Codice Penale.
L’imputato sosteneva che il valore del cellulare fosse tale da giustificare una riduzione di pena. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia.
L’analisi della Cassazione sull’attenuante per danno di lieve entità
La Corte ha qualificato il ricorso come manifestamente infondato e generico. La decisione si fonda su una precisa interpretazione dei requisiti necessari per l’applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità.
Oltre il valore economico: la valutazione del pregiudizio complessivo
Il punto centrale della motivazione risiede nel concetto di “pregiudizio”. I giudici hanno chiarito che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, il danno cagionato alla vittima deve essere “lievissimo” o di “valore economico pressoché irrisorio”.
Questa valutazione, però, non deve limitarsi al solo valore di mercato della cosa sottratta. È necessario, invece, considerare anche “gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res”. Nel caso del furto di un cellulare, ad esempio, il pregiudizio va oltre la perdita dell’apparecchio e può includere la perdita di dati personali, contatti, ricordi, nonché il disagio legato al blocco della SIM e alla denuncia.
L’irrilevanza della capacità economica della vittima
Un altro aspetto fondamentale evidenziato dalla Corte è l’assoluta irrilevanza della capacità economica della vittima di sopportare la perdita. L’attenuante ha una natura oggettiva, legata all’entità del danno in sé, e non soggettiva, basata sulle condizioni economiche della persona offesa. Pertanto, il fatto che la vittima sia benestante e possa facilmente riacquistare il bene rubato non ha alcun peso nella valutazione del giudice.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’imputato non aveva fornito alcun dato fattuale concreto a sostegno della sua richiesta, limitandosi a un’affermazione generica sul valore del cellulare. La Corte ha inoltre specificato che la successiva restituzione del bene, così come il tempo trascorso, sono elementi irrilevanti per la configurazione di questa specifica attenuante. La valutazione deve essere cristallizzata al momento del fatto e deve tenere conto di tutte le conseguenze negative, dirette e indirette, prodotte dall’azione criminosa.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio di diritto cruciale: la valutazione del danno di lieve entità richiede un’analisi olistica che trascende il semplice valore economico del bene. Per ottenere la riduzione di pena, è necessario dimostrare che l’impatto complessivo del reato sulla vittima sia stato quasi nullo. La decisione serve da monito: non si può invocare l’attenuante in modo generico, ma occorre argomentare in modo specifico e dettagliato perché il pregiudizio, in tutte le sue sfaccettature, sia da considerarsi irrisorio. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché la restituzione di un oggetto rubato non garantisce l’applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità?
Secondo la Corte, la restituzione del bene e il tempo trascorso dal furto sono irrilevanti per il riconoscimento di questa attenuante, poiché la valutazione del danno deve essere fatta con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso e al pregiudizio iniziale cagionato.
Come si valuta il danno di lieve entità in un furto?
La valutazione non si limita al solo valore economico dell’oggetto sottratto, ma deve considerare il pregiudizio complessivo subito dalla vittima, includendo ogni altro effetto negativo derivante dal reato. Il danno, nel suo complesso, deve essere lievissimo o di valore pressoché irrisorio.
La situazione economica della vittima del furto influisce sulla concessione dell’attenuante?
No, la Corte ha stabilito che la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato è irrilevante. La valutazione dell’entità del danno è oggettiva e non dipende dalle condizioni economiche della persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27309 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27309 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10635/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Senegal l’11/11/1992; avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Torino; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto pluriaggravato;
che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce inosservanza dell’art. 597 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., Ł manifestamente infondato (essendo irrilevante la restituzione e il relativo arco temporale trascorso: Sez. 5 n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922) e generico, perchØ, a fronte del furto di un cellulare non ha indicato concreti dati fattuali dai quali dedurre l’invocata particolare tenuità del valore e comunque non considera che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressochØ irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sØ della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME