Danno di Lieve Entità nel Furto: Non Basta il Valore Irrisorio del Bottino
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande interesse pratico: l’applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità nel reato di furto. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per ottenere uno sconto di pena non è sufficiente che il valore della refurtiva sia minimo, ma è necessaria una valutazione globale del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava la mancata concessione dell’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4, del Codice Penale, ossia quella relativa all’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado aveva errato nel negare questo beneficio, nonostante il pregiudizio economico causato alla vittima fosse minimo.
La Decisione della Corte e il Principio del Danno di Lieve Entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea interpretativa consolidata in materia. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato un vizio procedurale: i motivi del ricorso erano una mera e pedissequa reiterazione di quanto già esposto e respinto in appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze.
Le Motivazioni della Corte
Entrando nel merito della questione giuridica, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento per spiegare perché la richiesta dell’imputato non potesse essere accolta. La valutazione per concedere l’attenuante del danno di lieve entità non è un semplice calcolo matematico basato sul valore del bene sottratto.
Al contrario, si tratta di un ‘giudizio complesso’ che deve tenere in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta. Questo significa che il giudice deve valutare non solo l’entità del pregiudizio economico, ma anche altri fattori come le modalità dell’azione, le conseguenze per la persona offesa e il contesto generale in cui il reato è stato commesso.
Di conseguenza, anche un danno economicamente irrisorio potrebbe non essere considerato di ‘lieve entità’ se, ad esempio, le modalità del furto sono state particolarmente insidiose o se l’oggetto rubato aveva un valore affettivo significativo per la vittima, sproporzionato rispetto a quello puramente materiale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: l’attenuante per danno di lieve entità non è un automatismo legato al basso valore della refurtiva. La sua applicazione richiede un’analisi olistica da parte del giudice di merito, che deve soppesare ogni aspetto del fatto reato. Questa decisione serve da monito: la configurabilità di un reato e delle relative circostanze dipende da una valutazione complessiva che va oltre il mero dato economico, abbracciando la totalità della condotta e delle sue ripercussioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, risultando così non specifico e privo di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
È sufficiente il valore minimo del bene rubato per ottenere l’attenuante del danno di lieve entità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il valore irrisorio del bene sottratto o del pregiudizio causato non è, da solo, un elemento determinante. La concessione dell’attenuante richiede un giudizio complesso che consideri tutti gli elementi della fattispecie concreta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43162 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43162 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità, di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è indeducibile poiché fondato motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, con motivazione esente dai descritti vizi (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata), il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, l’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta (..) cosicché, ai fini della sua configurabilità ne reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 334 del 26/011/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere Estensore
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