Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3842 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3842 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
RITENUTO IN FATTO
CCM a sentenza ;n epigrafe, la Corte di appello di Bologna, riforma della pronuncia dei Tribunale di Bologna emessa in data 18/01/2021 all’esito di giudizio abbreviato, così statuiva:
confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di Ha COGNOME per i del ricettazione e di messa in vendita o comunque di detenzione per la vendita prodotti industriali con modelli e/o segni distintivi contraffatti, in particol borse recanti marchi contraffatti Gucci, Tod’s e Chloè rinveritile ii:itt. shovvroorn della società RAGIONE_SOCIALE di cui l’imputata era socio unica;
tic.oriosciute attenuanti generiche, ancorchè non nelia massima estensio ricieterrninava la pena inflitta in un arino due mesi di reclusione ed euro 300, merita, già condizionalmente sospesa dal primo giudice, subortfir -raii . .iai -nente pagamento della somma di cero 19.200,00 liquidata a titolo di risarcimento d danni alia costituita parte civile NOME COGNOMEa..
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite i difensoi i di fieru articolando quattro rflotivi,
2,1 Con il primo motivo si. deduce, ai sensi de.11`art. 606, comma 1 lett. 0), e). cod, pr oc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt, 133, 16 -3 e 164 ed il vizio di motivazione in punto di mancata concessione della .sospensio condizionale della pena inflitta.
Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha completamente omesso ogn valutazione in punto di giudizio prognostico circa l’astensione dalla commissio di ulteriori reati ; la condizione di incensuratezza e I positivo contegno proce sono stati positivamente valutati solo per GLYPH riconoscimento delle attenuanti aencriche,, me.ritre avrebbero dovuto essere posti anche a baso d GLYPH C. O di coi all’art. 163 cod. per.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606,cornma 1 reft cod. proc. pen. il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscireiefi) d attenuanti generiche ÌC1IO MaSSirria estensione.
L.a Corte di appello ha operato per tale diminuente una riduzione infenare al terzo e sul punto ha richiamato la ” elevata intensità dei dolo di profitto’; areaird andava considerato che il profitto è stato conseguito solo dalla persona glitri -iciica RAGIONE_SOCIALE e non personalmente dall’imputata che è solo amministrar i -di diritto della società, in ogni caso il vantaggio patrimoniale illecito ottenuto no risulta essere stato neppure quantificato dai giudici di secondo grado media ite ricorso a criteri oggettivi esplicitati.
2.3. Con COGNOME terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606,comma i lett. ‘ cod. proc. peri., la violazione di legge cori riferimento agii artt. 538 e 539 comma l, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di liquida ‘ione quantificazione del danno in favore della parte civile Guccio Gucci e) .
Rileva I ricorrente che in atti non vi è alcun elemento ulile alla dtteruez one del danno asseritarnente patito dalla parte civile costituita essendo rimasti ignoti il prezzo di acquisto delle borse e soprattutto quello di successiva vend i ta delle stesse la cui destinazione commerciale era quella dei mercato degli GLYPH di!..:drit . dò avrebbe dovuto portare ad una condanna solo generica al risarcimento del un da liquidarsi in separata sede.
La Corte territoriale ha proceduto ad una quantificazione in via equitativa senza esplicitare i parametri di riferimento ed in assenza di una perizia merceologica ed estimativa della merce rispetto alla sua qualità mercato.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, cortinta i. ctt. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 133 bs cod, peri. e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare ie condizioni t .f.conorniche e patrimoniali dell’imputata nella determinazione odo pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso ve dichiarato inammissibile.
2.Manife.stamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale ricorrente si duole della itrk,iricata sospensione condizionale della pena..
Tale beneficio è già stato concesso dal giudice di primo uniado proprio in ragione dell’incensuratezza dell’imputata, ancorchè subordinato Ci pagurnento della somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento dei danni. laie ultima statuizione, censurata con l’atto di appello ma confermata dalla Corte territoriale, non e oggetto dei presente ricorso.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con i: lamenta vizio di motivazione nella parte in cui le attenuanti generiche rian sano state riconosciute nelia massima estensione.
La ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata laddove la riduzione per tale diminuente (di poco inferiore al massimo concedibile e quindi, di per :iiie’ tale da non richiedere una specifica e dettagliata motivazione ai riguardo) a state esplicitamente giustificata in ragione dei marcato intento di profitto perseguito dall’imputata che aveva detenuto per la vendita ben 233 borsette con marchio contraffatto.
La Corte territoriale ha dunque correttamente argomentato valorizza n0 l’entità dei profitto conseguito (mai quantificato), bensì il grado di intensità de dolo che è uno degli indici di commiserazione della pena previsti dail’art, 133 cod. pen, e cioé la dimostrata pervicace volontà di conseguire per sé un profitto in capo alla ricorrente che non era amministratrice di diritto ma socio unica deila società RAGIONE_SOCIALE e, dunque, diretta beneficiaria dei proventi dei reati in contestàzione.
Ii quarto motivo, sempre in punto di trattamento sanzionatoriu e da i rcittrire pertanto con precedenza rispetto al terzo, ha ad oggetto [omesse vuiet,’:i/ioiic ; ai sensi dell’art. 133 bis cod. pen., delle condizioni economiche e patrimoniali dell’imputata nella determinazione della pena pecuniaria ed è diiCh’eso manifestamente infondato.
E’ da ribadirsi il costante insegnamento di questa Corte (Sez. 4, in 544 dei 01/03/1994, COGNOME, Rv. 198654; Sez. 6, n. 56297 del 16/11/2017, COGNOME, 271675; Sez. 6, n. 43444 del 26/11/2020, Giordano, Rv. 248983) SeC00(10 CU; il presupposto della applicazione della circostanza attenuante previsto 133 bis cod. pen. va individuato nella eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, tale da comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un’estrema difficoltà, di soddisfare la pena pecuniaria inflitta; deve trattarsi, dunque, di una situazione di manifesta sproporzione, che faccia apparire la sanzione pecuniaria ineritevuie cri riduzione.
Ebbene, in sede di appello non è stata avanzata alcuna documentata ii.COGNOME.a di mitigazione della pena pecuniaria incentrata sulla modestia delle injoi economiche e patrimoniali dell’imputata che, dagli alli, risulta essere titolare di un esercizio commerciale di vendita di borse ed accessori pienamente oper,=-Itivo, dotato di salone di esposizione per la clientela.
Del resto, la sanzione base per il più grave delitto di ricettazione è ottestoisi in misura pari al minimo edittale, anche con riferimento alla componente pecuniaria (euro 561,00) e l’aumento di quest’ultima per la COnt.iiThaàiDiie con reato satellite di cui all’art. 474 cod. pen. è stato calcolato nell’importo, ass
modesto, di euro 50,00 di multa, la pena finale di euro 300,00 (considerata la riduzione quasi massima per le concesse attenuanti generiche e quella per rito abbreviato) non può certo ritenersi gravosa per l’esercente di una attività commerciale operante sul mercato.
Inarnrnissibile per manifesta infondatezza è, infine, il terzo motivo di ricorso che concerne la quantificazione del danno liquidalo in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Tale valutazione, pur essendo stata effettuata in via eduilativa GLYPH salta ancorata ad parametro di riferimento (euro 100 per ciascuna delle 192 borse a marchio Gucci contraffatto) determinato sulla base delle relazioni tecniche agli atti attestanti che i falsi marchi erano stati fedelmente riprodotti (anche con riferimento ai dettagli) nelle borse esposte in vendita in un esercizio commerciale regolarmente operante sul mercato, con conseguente elevata aonera ingannatoria della contraffazione e lesione all’immagine subita dalla parte civile.
Trattasi di valutazione puntualmente argomentata ed ancora a criteri equitativi logici ed aderenti alle risultanze processuali, come tale non sinducabile in questa sede.
Alla inammissibilità dei ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 ced pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese procesiiii;uali E, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammitibilità emergenti dai ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equ a ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamenw processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Casi decisc’ il 27/11/2024
ani
NOME COGNOME