Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6060 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6060 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a BRONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che le doglianze di cui all’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – circa l’affermazione di penale responsabilità del suddetto in ordine al danneggiamento seguito da incendio contestato al capo 4) di imputazione – sono inammissibili, in quanto in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.
Invero, in detta sentenza si rileva che: – la motivazione del primo Giudice circa la responsabilità dell’imputato in ordine al danneggiamento seguito da incendio si ricava non dalle singole considerazioni sul reato di incendio, ma dal complesso delle argomentazioni relative alla condotta di COGNOME, provata e incontestata; – detta responsabilità deve ritenersi dimostrata anche in base a considerazioni di ordine logico, ricavate dalla lettura complessiva dei fatti, nella loro connessione oggettiva; – l’imputato, infatti, quale responsabile della rapina ascritta al capo 1), era il soggetto interessato ad evitare che eventuali tracce reperite sul furgone sottratto alla persona offesa o sulla vettura utilizzata dal complice, presente sul luogo del reato, potessero condurre alla sua identificazione (si rammenta che la confessione dell’imputato tramite telefonata sarebbe intervenuta solo mesi dopo); – la commissione pressoché contestuale dei due incendi, a brevissima distanza temporale l’una dall’altro e rispetto alla rapina, riconduce, poi, in modo inequivoco la responsabilità – quantomeno concorsuale – per la commissione degli stessi all’attuale imputato.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.