Danneggiamento seguito da incendio: la conferma della condanna
Il reato di danneggiamento seguito da incendio rappresenta una fattispecie grave che il nostro ordinamento punisce con rigore, specialmente quando l’azione è frutto di una pianificazione collettiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un soggetto condannato per aver partecipato, in qualità di conducente del mezzo, a un attentato incendiario contro un’autovettura privata.
L’identificazione tramite prove tecnologiche
Uno dei punti centrali della difesa riguardava l’esatta identificazione del colpevole. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulla valutazione congiunta di diversi elementi probatori. Nel caso di specie, le immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza, incrociate con il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, hanno fornito un quadro probatorio solido e coerente.
La Cassazione ha sottolineato come la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti fosse immune da vizi logici. Quando le prove tecnologiche convergono verso un’unica direzione, la contestazione generica della difesa non è sufficiente a scardinare l’ipotesi accusatoria, rendendo il ricorso meramente reiterativo e, dunque, inammissibile.
Il ruolo del conducente nel concorso di persone
Nel reato commesso in concorso, non è necessario che tutti i partecipanti compiano materialmente l’atto dell’incendio. Chi fornisce il supporto logistico, come la guida del veicolo per raggiungere il luogo del delitto o per fuggire, risponde pienamente del reato ai sensi dell’art. 110 del codice penale. La responsabilità penale si estende a tutti coloro che offrono un contributo causale alla realizzazione dell’evento.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha confermato che la valutazione negativa della personalità dell’imputato, desunta da numerosi e gravi precedenti penali, è un motivo legittimo per negare tale beneficio. La funzione delle attenuanti non è automatica, ma richiede un’analisi del comportamento e della storia del reo.
Vizio di mente e attenuanti generiche
La Corte ha inoltre operato una distinzione fondamentale tra il vizio parziale di mente e le attenuanti generiche. Questi due istituti operano su piani differenti e hanno presupposti logico-giuridici distinti. Il riconoscimento di una capacità di intendere o di volere ridotta non comporta necessariamente il diritto a ottenere le attenuanti generiche, poiché queste ultime dipendono da una valutazione complessiva del fatto e del soggetto che va oltre lo stato psichico.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Cassazione evidenziano che il ricorso non si confrontava realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello. La reiterazione dei motivi già espressi in secondo grado, senza l’indicazione di nuovi elementi di illegittimità, conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. La coerenza tra filmati, intercettazioni e precedenti penali ha reso la decisione dei giudici di merito inattaccabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce l’importanza delle prove documentali e tecnologiche nel processo penale moderno. La condotta di chi agevola un incendio doloso viene sanzionata severamente, e la presenza di precedenti penali qualificati preclude l’accesso a benefici di legge volti a mitigare la pena. La distinzione tra profili psichiatrici e meriti comportamentali resta un pilastro per la corretta determinazione della sanzione.
Come può essere identificato l’autore di un incendio doloso?
L’identificazione può avvenire attraverso l’analisi incrociata di filmati di videosorveglianza e intercettazioni telefoniche che confermino la presenza del soggetto sul luogo del delitto.
I precedenti penali impediscono lo sconto di pena?
Sì, la presenza di numerosi e gravi precedenti penali permette al giudice di negare legittimamente le circostanze attenuanti generiche.
Chi guida l’auto per un complice che appicca un fuoco è punibile?
Certamente, chi fornisce supporto logistico come la guida del mezzo partecipa al reato in concorso e subisce la medesima responsabilità penale dell’esecutore materiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10695 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10695 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui in data 25.2.2025 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela in data 22.4.2024 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 424 cod. pen.;
Ritenuto che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi d’appello, già adeguatamente disattesi dalla Corte d’appello con motivazione congrua con cui le censure difensive non si confrontano;
Considerato, in primo luogo, che i rilievi attinenti la esatta identificazione dell’imputato, quale conducente del mezzo a bordo del quale viaggiavano coloro che diedero alle fiamme la vettura della persona offesa, sono stati superati dai giudici di appello in virtù della valutazione congiunta delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza e el contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, in base iNtri1rta ragionevolmente convalidata l’ipotesi accusatoria;
Considerato, in secondo luogo, che la sentenza impugnata fonda appropriatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla negativa valutazione della personalità dell’imputato gravato da numerosi e gravi precedenti condanne, facendo al contempo buon governo del principio secondo cui il riconoscimento del vizio parziale di mente e la concessione delle circostanze attenuanti generiche hanno presupposti logico-giuridici diversi ed operano su piani differenti (v. Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, dep. 2022, Sorriento, Rv. 282533 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da considerarsi manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025