Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26215 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 23 ottobre 2023, la Corte d’appello di Torino confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal GUP presso i Tribunale di Asti, che NOME ritenuto NOME responsabile del reato di cui a artt. 81 cpv. e 424, commi 1 e 2, cod. pen. perché, allo scopo di danneggia l’auto di proprietà di NOME, NOME appiccato RAGIONE_SOCIALE alla medesim parcheggiata nel cortile interno dell’abitazione, causando l’incendio della stes danneggiando gravemente un’altra vettura. L’incendio non si era poi propagato alle altre vetture per il tempestivo intervento dei RAGIONE_SOCIALE. Per tal NOME è stato condanNOME alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
La Corte territoriale ha ritenuto che dagli atti di indagine, ed in particolar immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle dichiarazioni degli agenti
polizia che NOMEno controllato l’imputato poco prima dei fatti, l’autore del r dovesse identificarsi nel NOME.
È stata altresì confermata la qualificazione giuridica dei fatti operata dal p giudice nell’ipotesi di cui all’art. 424, comma 2, cod. pen., avendo la cond dell’imputato cagioNOME un incendio, che NOME NOME la vettura di NOME NOME e che si sarebbe certamente propagato con conseguenze più gravi senza il tempestivo intervento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In considerazione della gravità del fatto la Corte d’appello ha ritenuto congrua pena irrogata dal primo giudice e non ha ravvisato i presupposti per la concession delle attenuanti generiche. Ha infine respinto la richiesta di conversione della con sanzione alternativa ai sensi della legge n. 689 del 1981, in ragi dell’avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Il NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza.
2.1. Con il primo motivo di censura, deduce la violazione di legge, la carenz illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussis della prova della responsabilità penale del ricorrente. La Corte territorial ritenuto costituire prove certe a carico del ricorrente le riprese delle telecame sorveglianza, l’agitazione manifestata dal COGNOME allorché era stato controllato d agenti di polizia, la spiegazione non veritiera della sua presenza in strada in momento. Tale motivazione sarebbe contraddittoria in quanto dalle riprese delle videocamere non sarebbe possibile ritenere che la persona da esse ritrat corrisponda per corporatura, abbigliamento e atteggiamento al NOME. L’agitazione dallo stesso manifestata e la giustificazione fasulla data agli agenti circa presenza in strada si giustificherebbero in ragione della violazione delle restri imposte all’epoca dalla normativa dettata per l’emergenza COVID. Inoltre, la circostanza che il ricorrente era stato controllato alle ore 23.45 e dunque pr che divampasse il RAGIONE_SOCIALE, alle ore 23.55, escluderebbe la possibilità che sia s lui ad appiccarlo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, la caren illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla manc riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 424, comma 1, cod anziché in quella di cui al comma 2 della medesima disposizione, nonostante che la stessa Corte territoriale abbia sostenuto che nella specie vi era stato so pericolo di incendio, il quale in concreto non si era verificato, potendo definirsi solo il RAGIONE_SOCIALE che divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni e con fiamme divoratrici.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e la carenza, illogic contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e
alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il trattamento sanzioNOMEri sarebbe stato giustificato dalla Corte d’appello in ragione oltre che comportamento scaltro dell’imputato, del suo collegamento con pregiudicati e soggetti malavitosi, senza tuttavia spiegare tale affermazione che non sarebb riscontrabile da alcun atto del processo.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la caren illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla manc conversione della pena nella corrispondente sanzione sostitutiva. L’unic giustificazione addotta dalla sentenza impugnata sarebbe costituita dalla avvenut concessione della sospensione condizionale della pena, trascurando tuttavia il fat che l’imputato, in caso di sostituzione della pena, avrebbe potuto rinunciare beneficio.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chie che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Con motivazione congrua e adeguata la Corte d’appello ha dato atto delle emergenze processuali sulla cui base ha confermato il giudizio di colpevolezza emesso dal giudice di primo grado. L’individuazione del NOME come autore dell’incendio è avvenuta attraverso la visione dei filmati delle telecamere sorveglianza che ritraevano un soggetto magro, vestito di scuro, che indossava scarpe biNOME con strisce nere, il quale dapprima prelevava benzina da un distributore, e poi entrava, con andatura barcollante, nel cortile del condominio INDIRIZZO, ad Asti, dove erano parcheggiate delle auto; quindi si allontana verso la INDIRIZZO.
Dalla visione di tali immagini, gli agenti di polizia NOMEno subito riconosciut per corporatura, indumenti e andatura barcollante – il COGNOME, il quale era stato toro poco prima fermato e identificato mentre camminava velocemente da INDIRIZZO in direzione di INDIRIZZO. L’uomo NOME giustificato la sua presenza p strada in orario notturno, nonostante le restrizioni imposte dalla normativa a Covid, affermando di essere andato ad acquistare delle sigarette, che tuttavia no erano state trovate in suo possesso. Nelle tasche, invero, era stato rinvenuto accendino.
La sentenza impugnata ha inoltre sottolineato la compatibilità temporale tra presenza dell’imputato, il quale era stato sottoposto a controllo intorno alle 23 e il momento in cui le telecamere NOMEno ripreso il soggetto usci frettolosamente dal cortile del condominio alle ore 23.43, percorrendo INDIRIZZO direzione di INDIRIZZO. Ha, altresì, rilevato come la polizia giudiziaria a escluso la presenza in quale frangente di altri pedoni o veicoli.
A fronte di tale sviluppo argomentativo, il ricorrente si è limitato a sollecitar diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, prospettando un interpretazione dello stesso differente rispetto a quella recepita dai giudic merito, piuttosto che far emergere un vizio della motivazione, rilevante ai se dell’art. 606 cod. proc. pen.
Secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza della Corte cassazione, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazion alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a base decisione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di u migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dei merito 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, invero, costituisce atti riservata esclusivamente al giudice di merito, mentre il controllo sulla motivazio rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e) proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicam apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogic dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal impugNOME o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01).
Nel caso di specie, i giudici di appello, hanno fornito una valutazione analiti congrua sui punti indicati nell’impugnazione, sicché la motivazione risult esaustiva e va esente da critiche.
Il secondo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fat infondato.
Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio necessario che la condotta dell’agente determini un pericolo di incendio e, cioè, probabilità che il RAGIONE_SOCIALE evolva in un vero e proprio incendio; probabilità che de essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuo in relazione all’oggetto del danneggiamento. Tale reato è caratterizzato dal do specifico, consistente nel voluto impiego del RAGIONE_SOCIALE al solo scopo di danneggiare
senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche pri indicate o il pericolo di siffatto evento.
La condotta è punita più gravemente, ai sensi del secondo comma dell’art. 424 rcod. pen., allorché segua l’incendio. Secondo ilii costante orientamento del giurisprudenza di legittimità si ha incendio solo quando il RAGIONE_SOCIALE divamp irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghin con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un nume indetermiNOME di persone (ex plurimis, Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Rv. 282701 – 01; Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ami, Rv. 269842 – 01).
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Torino ha puntualmente dato conto delle caratteristiche del RAGIONE_SOCIALE divampato, evidenziando sia eh sua attitudine propagarsi, desunta dalla circostanza che, oltre a distruggere l’auto di NOMENOME NOME NOME NOME quella parcheggiata accanto ad essa, sia Elae caratteristiche descritte dalla annotazione della Guardia dì finanza, nella qual dava atto che l’intensità delle fiamme e il conseguente calore sprigioNOME NOME impedito ai militari di superare il luogo dell’incendio.
Tali elementi rendono palese che la condotta posta in essere dall’imputato, lun dall’arrestarsi alla causazione di un mero pericolo, NOME in concreto determina l’insorgere di un incendio.
4. Il terzo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione delle caratteristiche dell’azione che evidenziavano nel s autore un’indole incline al delitto.
Tale motivazione risulta senz’altro adeguata e congrua, dal momento che, ai fin dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale in ordine al diniego della concessio delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o m il riconoscimento del beneficio, sicché NOME un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzion esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, R 249163 – 01).
Valutata alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è palesemen incensurabile in questa sede.
5. Il quarto motivo è infondato.
Nel sistema delle pene sostitutive riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022 sospensione condizionale della pena e l’applicazione della pena sostitutiva, ai se della legge n. 689 del 1981 costituiscono istituti alternativi. Ciò trova spec affermazione nella previsione dell’art. 58 della citata legge, come sostituito d.lgs. n. 150 del 2022, il quale, nel disciplinare l’esercizio del potere discrez del giudice nella scelta e nell’applicazione delle pene sostitutive, dispone che può applicarle se non ordina la sospensione condizionale della pena. Tale principi di alternatività è espressamente confermato dal successivo art. 61-bis, I. n. del 1981, il quale esclude che, una volta che il giudice abbia disposto l’applicaz di una sanzione sostitutiva, questa possa essere condizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti.
La Corte d’appello di Torino ha fatto corretta applicazione di tale princip rigettando la richiesta di applicazione della pena sostitutiva avanz dall’imputato, oltre che in ragione della mancata allegazione di documentazione attestante la disponibilità di enti convenzionati, proprio in quanto con la sente di primo grado era stata concessa la sospensione condizionale della pena.
A fronte di tale decisione, il ricorrente nulla ha allegato né dedotto in relazion avvenuta rinuncia al beneficio già concessogli, ma si è limitato a prospettare mera possibilità di rinunciare alla sospensione condizionale per il caso in cui Corte territoriale avesse applicato una pena sostitutiva.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2024.