Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3342 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME Salvatore nato a GELA il 22/11/1987 avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta Sentita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
Lette le conclusioni scritte del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 marzo 2024 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quella emessa il 13 giugno 2023, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela con la quale NOME COGNOME Ł stato ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424, commi primo e secondo, cod. pen.
Rigettato il motivo di appello relativo all’imputabilità di COGNOME, i giudici di merito, hanno valorizzato il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco per sostenere che la condotta dell’imputato ha determinato un vero e proprio incendio dell’automobile di proprietà di NOME COGNOME rigettando, quindi, il motivo di appello con il quale era stata eccepita l’errata qualificazione del fatto.
Sono stati respinti anche i motivi relativi alla quantificazione della pena e alla recidiva.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo, ha eccepito violazione di legge per essere stato ricondotto il fatto nell’alveo del secondo comma dell’art. 424 cod. pen., e non del primo.
Nello stesso contesto, ha eccepito il difetto di motivazione effettiva in ordine alla predetta qualificazione.
Sul punto, la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare l’intervento dei Vigili del Fuoco omettendo di spiegare per quale ragione, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad un «incendio» e non ad un «fuoco», con omissione totale di ogni riferimento alla diffusività delle fiamme.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge nella determinazione del trattamento
sanzionatorio per essere stata applicata una pena non corrispondente a quella derivante dal combinato disposto degli artt. 424, comma secondo, e 423 cod. pen., per come intesi dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Inoltre, sarebbe ravvisabile un ulteriore vizio, sotto il profilo della motivazione, in relazione all’immotivata applicazione di una pena superiore al minimo edittale.
2.3. Con il terzo motivo Ł stata eccepita la violazione di legge per inapplicabilità, nel caso di specie, della recidiva per estinzione delle precedenti condanne a seguito di esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito illustrati.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
Con l’atto di appello, per come risulta anche dalla parte narrativa della decisione impugnata, il ricorrente, dopo avere riepilogato gli elementi distintivi tra il reato di cui al primo e al secondo comma dell’art. 424 cod. pen., era stata contestata l’esistenza delle caratteristiche della vastità e della rapida propagazione, precisando, altresì, che vi era stato un danneggiamento solo parziale dell’automobile.
Si tratta di circostanze che, nella prospettiva del ricorrente, sono incompatibili con l’incendio di cui al secondo comma, giustificando, semmai, la sussistenza di un «pericolo di incendio» e, dunque, la qualificazione ai sensi della diversa disposizione di cui all’art. 424, comma primo, cod. pen.
A fronte dell’impugnazione descritta, la Corte di appello ha fornito una risposta generica e assertiva, laddove si Ł limitata a precisare che «nella vicenda in esame i VVFF sono intervenuti proprio per la presenza del già divampato incendio con pericolo di propagazione ulteriore desumibile dall’accertata presenza di tracce di liquido infiammabile».
La giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo e con arresti qui condivisi, delineato i tratti distintivi dei delitti di danneggiamento, danneggiamento seguito da pericolo di incendio e danneggiamento seguito da incendio.
Deve ricordarsi, infatti, che «il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicchØ non Ł ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare nØ un incendio nØ il pericolo di un incendio, Ł configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa piø propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all’art. 424 cod. pen., avendo accettato il rischio di provocare l’incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all’entità dei danni verificatisi)» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, COGNOME Rv. 260832, richiamata anche dal Procuratore generale).
Inoltre, Ł stato anche precisato che «ai fini dell’integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero
indeterminato di persone» (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, COGNOME, Rv. 282701).
Giova, altresì, richiamare il principio consolidato in base al quale «i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento psicologico in quanto mentre il primo Ł connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo Ł connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento» (fra le molte, Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276402).
Ebbene, tutti questi profili sono stati trascurati dalle convergenti sentenze di merito che hanno, sostanzialmente, eluso il tema di cui al primo motivo, omettendo di spiegare da quali elementi fattuali emergenti dagli atti siano evincibili le caratteristiche di diffusività, vastità e violenza delle fiamme tali da determinare un vero e proprio incendio e non, piuttosto, un pericolo di incendio.
E’ evidente che, a tal fine, non Ł sufficiente richiamare genericamente il contenuto del verbale di intervento dei Vigili del Fuoco dovendosi, piuttosto, indicare da quali emergenze di quel verbale, ovvero da altre fonti informative, sia possibile evincere la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ritenuto in sentenza.
E’ fondato anche il terzo motivo di ricorso avendo la Corte di appello di Caltanissetta omesso di valutare, ai fini della ricorrenza della recidiva, la circostanza dell’avvenuta estinzione della pena per effetto dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, per come documentalmente risultante dal punto n. 8 del Certificato del Casellario giudiziale.
A tale proposito, va richiamato il principio per cui «l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva» (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251688).
I giudici di merito hanno omesso di verificare l’incidenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova sulla configurabilità dell’aggravante.
Alla luce di quanto esposto, previo assorbimento del secondo motivo, siccome riferito al trattamento sanzionatorio del reato in relazione alla qualificazione del quale viene disposto annullamento con rinvio, la sentenza impugnata deve essere annullata sia in relazione alla ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 424, comma secondo, cod. pen. che alla recidiva affinchØ altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta pronunci in ordine ai punti devoluti, osservando i principi di diritto richiamati e provvedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all’ipotesi aggravata di cui alll’art. 424, secondo comma, cod. pen. e alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti e sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così Ł deciso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME