Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15745 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15745 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 2042 sez.
NOME COGNOME
U.P. – 04/12/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 29692/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME Relatore –
Motivazione semplificata
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a San Marco in Lamis il 23-02-1995, avverso la sentenza del 18-10-2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ; lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 61c66a81e7975e7a – Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4252c50a03c35012
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa il 9 giugno 2021, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Foggia aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 110-513 bis cod. pen. (capo 1) e 110-424 cod. pen. (capo 2), reati a lui contestati per aver compiuto atti di concorrenza sleale con violenza e minaccia, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME titolare dell’azienda di trasporti RAGIONE_SOCIALE, danneggiando tramite incendio due autobus della predetta azienda, così impedendole di riprendere il servizio di trasporto degli infermieri a San Severo, servizio che, durante il periodo dell’emergenza da Covid-19, era stato temporaneamente sospeso a causa della sottoposizione alla quarantena dell’autista dell’azienda ; fatti commessi il 2 giugno 2020 in San Marco in Lamis. Veniva altresì confermata la statuizione con cui l’imputato era stato condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidare in separata sede.
Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, COGNOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione dell’art. 424 cod. pen., contestando la qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 2 ed evidenziando che, come era stato già sottolineato dal G.I.P. nell’ordinanza cautelare, la condotta del ricorrente andava più correttamente inquadrata nella fattispecie di cui agli art. 635 comma 2 n. 1 e 625 n. 7 cod. pen., posto che il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, per cui il predetto reato non è configurabile quando, come avvenuto nel caso di specie, il fuoco appiccato non abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere tale pericolo.
Con il secondo motivo, correlato al precedente, sono state eccepite l’inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen. e l’omessa mo tivazione della sentenza impugnata in ordine alle deduzioni dell’appello con cui era stata censurata la qualificazione giuridica del reato contestato al capo 2.
Il terzo motivo è dedicato alla conferma del giudizio di colpevolezza di COGNOME rispetto al delitto ex art. 513 bis cod. pen. (capo 1), rispetto al quale si osserva che nel caso di specie non vi è certezza del fatto che il ricorrente abbia avuto conoscenza, quale extraneus , della qualità di intraneus di COGNOME.
2.1. Con memoria trasmessa il 20 novembre 2024, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, ha insistito per l’accoglimento de l ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve rilevarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato non presenta alcun vizio di legittimità.
Ed invero la Corte di appello, nel richiamare e nello sviluppare la trama argomentativa del primo giudice, ha valorizzato in primo luogo gli accertamenti svolti dai C.C. delle Stazioni di San Giovanni Rotondo e di San Marco in Lamis, da cui è emerso che la notte del 2 giugno 2020 era stato appiccato il fuoco a due autobus ‘gran turismo’ dell’azienda di trasporti di NOME COGNOME.
In particolare, i due pullman erano parcheggiati e avevano entrambi le batterie scariche, essendo rimasti fermi dal mese di marzo del 2020 a causa del lockdown impost o durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, il che induceva gli inquirenti a escludere che vi fosse stato un corto circuito, essendosi invece in presenza di incendi dolosi; in effetti tale ipotesi investigativa veniva suffragata dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presente nel parcheggio dove si trovavano gli autobus, risultando da tali riprese che il fuoco era stato appiccato in due momenti ravvicinati tra loro, ossia tra le ore 00.51 e le ore 02.14 ad opera di uno stesso individuo, identificato in NOME COGNOME, il quale, nel secondo dei due accessi al parcheggio, aveva utilizzato un’autovettura Smart nera che risultava intestata al ricorrente NOME COGNOME coinvolto a sua volta nell’azione illecit a con il ruolo di ‘palo’ . Invero, anche grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell’immediato prosieguo delle indagini , è stato accertato che l’esecutore materiale degli incendi, NOME COGNOME e il suo ‘palo’, NOME COGNOME, hanno agito per conto di NOME COGNOME, titolare dell’agenzia di trasporto Gold, il quale si era impegnato a corrispondere loro la somma di 400 euro, essendo interessato a impedire che l’azienda di NOME COGNOME riprendesse il servizio di trasporto degli infermieri diretti all’Ospedale di San Severo, servizio nel quale nel frattempo era subentrata l’azienda di COGNOME , dopo che si era ammalato di Covid-19 un autista della ditta di COGNOME, costretta pertanto per un po’ a sospendere l’attività . Dai dialoghi intercettati, i cui passaggi essenziali sono stati riportati in entrambe le pronunce di merito (cfr. pag. 5-6 della decisione di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata), è emerso peraltro che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricevettero da COGNOME un pagamento solo parziale, per cui i due, adirati per il mancato rispetto dell’accordo, si attivavano per recuperare le loro spettanze , come si evince in particolare dalle captazioni dell’11 e del 21 giugno 2020 .
1.1. Orbene, alla luce di tali risultanze probatorie, la cui valenza dimostrativa non è stata seriamente smentita o censurata né nei giudizi di merito né tantomeno in questa sede, correttamente sono stati ritenuti sussistenti e ascrivibili a COGNOME i contestati delitti di cui agli art. 513 bis e 424 cod. pen.
Il ricorrente, infatti, ha preso parte , con il ruolo di ‘palo’, all’azione delittuosa insieme a NOME COGNOME su istigazione di COGNOME, previa promessa di un compenso poi versato solo in parte, dovendosi ragionevolmente ritenere che l’imputato a bbia agito essendo ben consapevole della finalità dell’incarico ricevuto, funzionale a rendere inservibili , con un’iniziativa così eclatante, i pullman recanti il logo di un’impresa concorrente rispetto a quella del mandante, essendo peraltro evidentemente ben noti, in un piccolo contesto come quello di San Marco in Lamis i soggetti impegnati nella gestione del trasporto privato mediante autobus.
1.2. Quanto poi al delitto di cui all’art. 424 cod. pen., il ricorso non si confronta con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, nella quale è stato osservato (pag. 4-5) che la condotta di appiccare il fuoco ai due pullman aveva insito il concreto pericolo di incendio, tenuto conto del carburante presente nei serbatoi, oltre che della presenza di vario materiale infiammabile, come gli pneumatici o il materiale che compone la tappezzeria dei sedili, essendo stato a ciò aggiunto che l’ azione fu diretta proprio a consentire la propagazione delle fiamme, posto che COGNOME, dopo un primo accesso al parcheggio, ne eseguì poco dopo un secondo, ovvero proprio quello durante il quale COGNOME fece da ‘palo’, al fine di alimentare le fiamme che avevano attinto il secondo mezzo, perché il fuoco appiccato in origine non appariva abbastanza efficace, come invece era accaduto con le fiamme che avevano ben attecchito sul primo pullman.
L’impostazione dei giudici di merito risulta in tal senso coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Rv. 260832), secondo cui il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, come appunto avvenuto nel caso di specie, mentre il delitto non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo, o quando l’agente, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, eventualità queste che nella vicenda in esame sono state escluse in maniera tutt’altro che illogica , dovendosi solo precisare in proposito che legittimamente sono state ritenute non vincolanti le differenti valutazioni del giudice della cautela.
In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio delle due conformi sentenze di merito sulla configurabilità e sulla qualificazione giuridica dei reati ascritti al ricorrente resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita, peraltro in termini non adeguatamente specifici, una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze difensive.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere quindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME Gastone COGNOME