Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49426 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49426 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – in cui ci si duole del vizio di motivazione della sentenza di appello, che non risulta essersi confrontata con uno specifico motivo di appello, che contestava la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (di incendio; riqualificato da detta sentenza in danneggiamento seguito da incendio), nonché in generale del vizio di motivazione anche come travisamento probatorio – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Cagliari, qualificato il fatto come danneggiamento seguito da incendio ai sensi dell’art. 424 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta ad NOME COGNOME a quattro mesi di reclusione, sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata.
Invero, nella sentenza di appello si evidenzia, con riguardo all’invocata assoluzione dell’imputato per mancanza dell’elemento oggettivo, che: – il motivo è parzialmente fondato in quanto il fuoco era stato appiccato da COGNOME al materasso all’interno della cella e quindi appariva in origine già contenuto; – il fatto accertato deve essere qualificato pertanto come danneggiamento seguito da incendio, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5251 del 14/01/1998, Pozzi, Rv. 210488) secondo cui sono fattori idonei a configurare l’incendio di cui all’art. 424, comma 1, c.p., non solo le fiamme, ma anche tutti gli altri elementi che con le fiamme si pongono in rapporto di causa ad effetto, come il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l’eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate, in quanto, per effetto di tali conseguenze, si verifica ugualmente il pericolo per la pubblica incolumità – componente oggettiva della nozione giuridica di incendio – senza soluzione di continuità e senza interruzione del nesso causale oggettivo e materiale e che, pertanto, debbono essere attribuite all’incendio come una qualsiasi azione od omissione è attribuita materialmente al soggetto che la compie; – invero, nel caso in esame gli agenti della polizia penitenziaria, prontamente intervenuti sul posto, allarmati dalla presenza del fumo, avevano spento il fuoco, ma avevano dovuto allontanare i compagni di cella di COGNOME per poi arieggiare i locali per l’eccessiva presenza di fumo; – ciò aveva certamente comportato il sorgere di un concreto pericolo per la comunità carceraria, in primo luogo per i compagni di cella.
Con riguardo, poi, all’elemento soggettivo, osserva la Corte di appello che l’azione incendiaria è volontaria, a nulla rilevando, ai fini della volontarietà del condotta, che l’imputato si fosse procurato lievi escoriazioni del viso con modalità autolesionistiche e nulla spiegando l’appellante in quale modo la condizione psicopatologica dell’imputato senza tratti psicotici potesse escludere il dolo nel
caso concreto. Aggiunge che, quindi, sotto questo profilo il motivo appare assolutamente generico, aspecifico e quindi inammissibile.
Rilevato, pertanto, che l’impugnazione – che insiste sul fatto che la Corte di appello, al pari del primo Giudice, fonda il convincimento sull’ascrivibilità certa dell’azione incendiaria su affermazioni di agenti che, secondo la stessa comunicazione di notizia di reato, risultano intervenuti dopo che era stato appiccato il fuoco, quando comunque, nella ricostruzione del fatto, si dà atto di un intervento della polizia penitenziaria nella quasi immediatezza; ovvero che insiste sulla rappresentazione non completa della realtà da parte dell’imputato e, quindi, sull’insussistenza della volontarietà dell’azione incendiaria, senza confrontarsi con la rilevata genericità del relativo motivo di appello – deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.