Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6387 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6387 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PISTICCI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – peraltro non formulato in appello e pertanto, già per questo, non consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. che contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 635 comma 3 cod. pen. è manifestamente infondato, avendo l’imputato distrutto anche uno sgabello (circostanza non contestata), che rientra indubitabilmente nel concetto di danneggiamento;
considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata sull’entità del danno, reputato non esiguo e sulla gravità dei precedenti, ostativa alle generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.