Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7162 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7162 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto, già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorso si limita a contraddire dogmaticamente (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sul compendio probatorio in atti, idoneo a fondare l’accusa di colpevolezza);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità e della circostanza attenuante invocata sono esenti da vizi logici e giuridici, considerate le modalità della condotta e l’intensità del dolo nonché le diverse condanne riportate dal ricorrente per reati contro il patrimonio, due delle quali per danneggiamento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agl elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, i particolare, pag. 5);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato perché, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi (si vedano pagg. 5 e 6) in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Preseeie