Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/9/2023 nel proc. a carico di COGNOME n. in Madagascar il DATA_NASCITA
Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto d ricorso;
lette le memorie a firma del difensore in data 19 gennaio e 5 giugno 2024
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Isernia dichiarava improcedibile per difetto d querela il reato ex art. 635 cod.pen. ascritto a NOME, consistito nella recisione cavi elettrici del misuratore RAGIONE_SOCIALE posto all’esterno di una palazzina e destinati all’alimentaz delle scale condominiali e dei citofoni.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso il quale ha dedotto la violazione dell’art. 635 cod.pen., avendo la sentenza omesso di considerare che la fattispecie contestata deve essere sussunta nell’ipotesi di cui all’art. 635 comma 2 n. 1 cod.pen. in quanto i cavi elettrici tranciati, posti all’estern palazzina, rientrano tra i beni elencati nel n. 7 dell’art. 625 cod.pen. con consegue procedibilità d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Osserva il Collegio che l’art. 1, comma 1 lett. b) del decreto Igs n. 31 del 19/3/2024 (Disposizioni integrative e correttive del de legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in v il 4 aprile 2024, ha modificato l’art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» nel contempo prevedendo, all’art. 9, comma 1, che “per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, comm prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modific dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore presente decreto” con riguardo ai termini di presentazione dell’istanza punitiva.
Nella specie alla stregua della contestazione elevata e come rimarcato dal P.g. impugnante i contatori RAGIONE_SOCIALE e l’energia elettrica alla cui somministrazione sono deputat costituiscono beni destinati a pubblico servizio o utilità, in quanto tali sottratti al r procedibilità a querela anche a seguito della richiamata novella legislativa.
Inoltre, questa Corte ha condivisibilmente chiarito in tema di furto di energia elettr con principio destinato a valere anche nel caso a giudizio, che può ritenersi legittimamente contestata in fatto, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanz
un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, essendo sufficiente l’individuazione della parte offesa nell’RAGIONE_SOCIALE, società che, pur se formalmente privata, gestisce su bas nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell’energi (Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285844-01; Sez. 4, n. 48529 del 7/11/2023, Rv. 285422-02).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, 12 giugno 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente