Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24069 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24069 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. denunciando la violazione dell’art. 192 cod. pen. sulla base della diversa lettura dei dati processuali ed un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per manifesta illogicità e violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., non sono consentiti perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, vedano anche qui le pagine 3-4 della sentenza impugnata);
osservato che il quarto motivo di ricorso, che, in riferimento all’imputazione per il reato di cui all’art. 635 cod. pen., contesta la violazione di legge per atipici della condotta rispetto a quelle previste dalla norma incriminatrice, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
in particolare, la Corte di appello, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di danneggiamento qualsiasi condotta che si risolve in una impossibilità, seppur temporanea, di utilizzare la cosa per lo scopo a cui è destinata (Sez. 4, n. 9343 del 21/10/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249809 – 01): nel caso di specie risulta evidente come l’aver gettato dell’acido a terra abbia reso inservibile il pianerottolo, impedendo che i condomini potessero transitarvi.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 Maggio 2025
lere estensore TARGA_VEICOLO
Il Presidente