Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1814 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1814 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 luglio 2022, confermava la condann pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 2 marzo 2021, nei confronti di NOME in relazione al reato di cui all’art. 635 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta una violazio di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla prova della penale responsabilità dell’im per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente v e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricor si confronta (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di a a fronte di elementi inequivocabilmente convergenti verso la colpevolezza del prevenuto, sconfessato la tesi difensiva, in quanto vaga e smentita dalle risultanze processuali, escludendo la sussistenza del denunciato travisamento circa la presenza di questi sul luogo e momento del fatto);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consia GLYPH e e tensore GLYPH