Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26910 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26910 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Pubblico ministero presso il Tribunale di Vasto nel procedimento a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 12/09/1977, avverso la sentenza del 27/03/2025 del Tribunale di Vasto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 27 marzo 2025 dal Tribunale, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per difetto di querela; COGNOME era imputato del reato di cui agli artt. 99, comma quarto e 635 commi primo e secondo, n. 1, cod. pen., perché, detenuto nella Casa di lavoro di Vasto, danneggiava arredi e utensili di un reparto di quella Casa, con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici pubblici.
1.1. Lamenta al riguardo il Pubblico ministero ricorrente, che il reato deve ritenersi procedibile ex officio, perché commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. e dell’art. 625 primo comma, n. 7 cod. pen.; il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che fosse stata contestata l’aggravante (ora elemento costitutivo) del fatto commesso su cose esposte per necessità o consuetudine a pubblica fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’art. 635 del codice penale, ai primi due commi, così dispone: Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
omissis;
omissis;
omissis.
L’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede che “Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
1.2. Pertanto, solo nel caso in cui il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede è oggi prevista la punibilità a querela,
mentre il delitto rimane punibile d’ufficio nelle altre ipotesi previste dall’art. 625
n. 7 cod. pen., compreso quindi, come nel caso in esame, l’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità.
2. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 469, comma 1, cod. proc. pen.), correttamente è stato promosso dal Pubblico ministero ricorso per cassazione, con
cui è stata dedotta la sola violazione di legge, in particolare relativamente alla errata applicazione del combinato disposto degli artt. 635 e 625 comma 1 n. 7
cod. pen.
2.1. L’annullamento va pertanto disposto senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Vasto, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
– smettersi gli atti al
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone tra
Tribunale di Vasto, in diversa composizione per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20 giugno 2025.