Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di REGGIO REGGIO
COGNOME,
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA,
contro
la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 25.7.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25.7.2023 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di danneggiamento aggravato, a lui ascritto, per essere l’azione penale improcedibile in difetto di querela;
ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria rilevando l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale riconducendo il fatto nella ipotesi contemplata al comma primo dell’art. 635 cod. pen. piuttosto che al comma secondo, come sarebbe stato necessario in considerazione del fatto che la condotta di danneggiamento era stata diretta contro un “totem elettronico di rivendita gadget” sito all’interno della Stazione Ferroviaria di Reggio Calabria e, pertanto, su cose esposte per necessità alla pubblica fede;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
NOME COGNOME era stato citato a giudizio per rispondere del delitto di cui all’art. 635 comma secondo, cod., pen., perché “… trovandosi all’interno della stazione ferroviaria di Villa San Giovanni, in preda ad un attacco di forte agitazione, danneggiava un totem elettronico di rivendita gadget (…) posizionato nell’apposito sito posto a lato dell’ingresso atrio biglietteria, scagliandovisi contro con violenza, sradicandolo dai cardini che lo fissavano al pavimento e scaraventandolo sul marciapiede, sé da rompere alcune parti dello stesso ed il capo di alimentazione allacciato alla rete elettrica”.
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’azione penale per difetto di querela: a tal fine ha ritenuto che il D. Lg.vo 150 del 2022, ampliando il novero delle ipotesi di reato procedibili ad istanza di parte, vi ha compreso anche quella del danneggiamento aggravato “… tranne che la persona offesa non sia incapace per età o infermità” ovvero qualora “… il reato sia stato commesso in occasione
del delitto di cui all’art. 331 cod. pen. o se ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 635 cod. pen.”.
La decisione è errata per effetto di una lettura non corretta della norma come, effettivamente, “novellata” dal D. Lg.vo 150 del 2022 che, invero, ha reso procedibile a querela di parte la sola ipotesi di danneggiamento contemplata dal primo comma dell’art. 635 cod. pen. fatto salvo, come correttamente segnalato dal Tribunale, il caso in cui la condotta sia stata tenuta in occasione del delitto di cui all’art. 331 cod. pen. ovvero se il fatto sia commesso in danno di persona incapace per età o per infermità.
I giudici reggini non hanno invece considerato che l’intervento normativo non ha interessato, invece, il secondo comma dello stesso art. 635 cod. pen. che, tuttora, disciplina ipotesi di reato procedibili d’ufficio tra le quali ricorre que contemplata al n. 1 e nella quale, indubbiamente, è riconducibile la condotta descritta nel capo di imputazione.
Il “totem”, infatti, in quanto installato all’interno della stazione ferroviari e, in particolare, in prossimità della biglietteria, era certamente da ritenersi collocato in “stabilimenti pubblici” (cfr., per un precedente in termini, sia pure risalente, Sez. 2, n. 112 del 25/01/1966, Logli, Rv. 101866 – 01, secondo cui, agli effetti dell’art 625 n 7, cod. pen. la cabina telefonica installata all’interno di una stazione ferroviaria, ancorché gestita da un privato in virtù di un rapporto di concessione, deve considerarsi un complemento della stessa stazione, e quindi di uno stabilimento pubblico).
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 569, comma quarto, cod. proc. pen..
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio, per il giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 14.2.2024