Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37745 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37745 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata;
udito per la ricorrente il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 27 febbraio 2024, ha confermato la condanna alla pena di mes, quattro di reclusione nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) e danneggiamento aggravato dalla esposizione della cosa alla pubblica fede (art.
635 commi 1 e 2 in relazione all’art. 625, n. 7 cod. pen.), reati commessi il 28 luglio 2019. Non è controverso che l’imputata, mentre inveiva contro i carabini che procedevano all’arresto del figlio aveva gettato una sigaretta accesa contro uno dei militari danneggiando la camicia della divisa di ordinanza. Già in primo grado, determinata la pena base in quella di mesi cinque di reclusione per il reato di oltraggio, la pena veniva aumentata di un mese di reclusione per la continuazione con il reato sub capo b) e quindi, ridotta all’inflitto per il r abbreviato.
2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i difensore della ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 e 635 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., poiché, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. b) del d. Igs. n. 31 del 19 marzo 2024, è stata estesa la procedibilità a querela anche al reato di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. L’intervenuta improcedibilità del reato integra, secondo il ricorrente, un caso di “favor rei” che deve trovare applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., anche in mancanza di una disposizione transitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in sintesi correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l’ar 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”. L’art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024, ha previsto che “per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022,
n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Non è, dunque, corretta l’affermazione della difesa secondo cui, il cd. correttivo Cartabia, non conteneva una disposizione transitoria.
2.Nel caso in esame è agevole rilevare che si è proceduto in assenza di querela, sulla base della mera relazione di servizio redatta dagli agenti intervenuti in occasione dell’arresto del figlio dell’imputata.
E’ chiara, altresì, la cadenza temporale della presente vicenda processuale in cui la data di pronuncia della sentenza (come detto del 27 febbraio 2024), determina la pendenza del ricorso, tempestivamente proposto in data antecedente alla scadenza del termine per la valida proposizione della querela, che sarebbe scaduto il 3 luglio 2024, avuto riguardo al termine di tre mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del d. Igs. n. 31 cit. (entrato in vigore il 4 aprile 202 querela che non risulta proposta.
Il tema è, dunque, quello dell’ammissibilità o meno del motivo di ricorso collegato alla natura della improcedibilità per effetto di una modifica normativa che preveda, rispetto a reato procedibile di ufficio, la perseguibilità a querela.
Si è ritenuto che è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468).
Si tratta di affermazione giustificata con ampi richiami al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n, 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
L’ulteriore argomento, a favore della inammissibilità, è quello della natura della improcedibilità per effetto di una modifica normativa che preveda, rispetto a reato procedibile di ufficio, la perseguibilità a querela: si osserva, infatti, che ta modifica costituisce una fattispecie che non è riconducibile alla ipotesi di “abolitio criminis”, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di affermazioni non condivisibili nel caso in cui, come nella vicenda in esame, venga in rilievo il caso in cui il ricorso, proposto successivamente all’entrata in vigore di una modifica normativa, reca quale motivo di impugnazione la richiesta di pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in virtù della riconosciuta operatività della regola AVV_NOTAIO ricavabile dall’art. 609,
3 GLYPH
comma 2, cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata è censurata per un vizio che non era possibile dedurre in appello e coevo allo scrutinio di ammissibilità ricorso stesso.
Deve, pertanto, essere condivisa la conclusione, già affermata con riferimento al mutato regime di procedibilità per effetto della più favorevole prevista dalla cd. “riforma Cartabia”, di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il ricorso, successivo all’entrata in vigore al mutato regime di procedibilità, e calibrato proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole, non è inammissibile, poiché altrimenti si sarebbe determinata l’impermeabilità alla novella normativa alle questioni di improcedibilità sopravvenuta. Si è, così, ritenuto che il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l’Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal citato d.lgs., l’immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione (Sez. 1, n. 31451 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284841; Sez. 6, n. 33758 del 28/01/2023, S, non mass.).
Non è superfluo, a sostegno di tale conclusione, richiamare la valenza innovativa dell’art. 9 d. Igs. n. 31 cit., valenza che si collega alla natura mista -processuale e sostanziale -della querela, costituente, al contempo, condizione di procedibilità e di punibilità (così, ex plurimis, Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, COGNOME, Rv. 209188; Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003, dep. 2004, COGNOME; Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 241862; Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999).
In difetto di tale disposizione transitoria l’azione penale relativa al reat circostanziato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, commesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 sarebbe diventata ex abrupto improcedibile per mancanza di querela (non richiesta, salvo che non fosse stata comunque sporta), in applicazione del principio di retroattività della lex mitior (art. 2, comma quarto, cod. pen.), con inevitabile obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere estinzione del reato e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (così, con riferimento al d.lgs. n. 150, Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698), diminuendo significativamente, per fatto incolpevole ed estraneo alla volontà della persona offesa, le possibilità di tutela giudiziaria.
Da qui la introduzione di una deroga al principio (costituzionale e convenzionale) di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole prevedendo – attraverso l’art. 9 d. Igs. n. 31 cit.- che la persona offesa dal reato
di danneggiamento aggravato commesso su cose esposte, per consuetudine o necessità, alla pubblica fede sono tenute a formalizzare la loro volontà punitiv nel termine trimestrale (salvo che, nei giudizi in corso, la costituzione di parte civile non revocata o la riserva di costituirsi parte civile equivalgono a querela ai fini della sopravvenuta richiesta condizione di procedibilità, v. ad es. Sez. 3 n. 27147 del 22/06/2023, S., Rv. 284844; Id., n. 19971 del 09/01/2023, COGNOME, Rv. 284616: Sez. 2, n. 33957 del 18/07/2023, Modica, non mass.).
3.Applicando tali principi alla fattispecie in esame ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per mancanza di querela, limitatamente al reato di danneggiamento aggravato dalla esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 635 commi 1 e 2 in relazione all’art. 625, n. 7 cod. pen.), ascritto alla ricorrente al capo B), con conseguente rideterminazione della pena in mesi tre e giorni dieci di reclusione (pena base mesi cinque di reclusione così ridotta per il rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché il reato è estinto per mancanza di querela. Ridetermina la pena in mesi tre e giorni dieci di reclusione.
Così deciso il 19 settembre 2024
La Consigliera relatrice
Presidentk