Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22829 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOMPIETRO il 07/12/1939
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha desto che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 04/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Termini Imerese del 07/09/2022, che ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (635, comma secondo, 625, comma primo, n. 2 e 7, cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOMECOGNOME articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio della motivazione per mancanza di valida querela, attesa la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024, con conseguente procedibilità a querela dalla imputazione ascritta; la difesa ha evidenziato come la Corte di appello avesse, in data 08/11/2023, appositamente disposto il rinvio del procedimento in attesa delle determinazioni della Corte costituzionale sulla questione della procedibilità a querela; tuttavia, alla successiva udienza, emetteva la decisione impugnata nonostante non fosse ancora intervenuta la decisione della Corte costituzionale, ritenendo il reato procedibile di ufficio per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., considerando irrilevante la mancanza di querela dell’Enel. Nelle more del deposito della decisione di appello veniva depositata la decisione della Corte costituzionale che stabiliva la procedibilità a querela del danneggiamento per cose esposte alla pubblica fede, richiamando la specifica disciplina introdotta dall’art. 9 del d.lgs. 31 del 2024 con relativa disciplina transitoria. La Corte di appello aveva in sostanza omesso del tutto di valutare la mancanza di querela per come eccepita dalla difesa in relazione alla questione pendente dinnanzi alla Corte cost.
2.2. GLYPH Vizio della motivazione perché mancante, erronea o contraddittoria in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.; la Corte di appello si è basata su un compendio probatorio non solo scarno, ma anche contraddittorio, attesa la diversità di versioni resa dal Russo e dal COGNOME, anche quanto alla ricostruzione cronologica e alla natura conflittuale dei rapporti tra le parti, circostanze che rendevano non sufficiente l’esito della istruttoria dibattimentale, anche considerate le caratteristiche dei luoghi e del contatore danneggiato.
2.3. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione ed erronea applicazione del disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. I del d.lgs. n. 7 del 2016 e dell’art. 5 della I. n. 22 del 2022; contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, non si poteva ritenere integrata la fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 635, mancando la prova della ricorrenza degli elementi specializzanti introdotti in sede di riforma (violenza o minaccia alla persona o specifico contesto di realizzazione).
2.4. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 131-bis cod. pen., nonché quanto alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni scritte della Procura generale con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone l’accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è fondato; ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l’azione penale è improcedibile per mancanza di querela. Gli altri motivi sono assorbiti. La Corte di appello di Palermo, nonostante la esplicita richiesta della difesa di differimento in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione relativa alla procedibilità o meno a querela del delitto di danneggiamento di cui al comma secondo con esposizione del bene alla pubblica fede, ha pronunciato sentenza con un ragionamento che si deve ritenere viziato e non corretto in diritto. La Corte di appello ha difatti ritenuto che nel caso in esame, nonostante la esplicita formulazione del capo di imputazione, ricorresse l’aggravante della pubblica utilità del bene danneggiato. Tuttavia, tale aggravante e caratteristica del bene non è mai stata oggetto di contestazione nel capo di imputazione, mentre ricorre il richiamo della esposizione alla pubblica fede del contatore Enel. La motivazione sul punto i presenta confusa, ambigua (pag. 2 capoverso in particolare), richiamando sia la esposizione alla pubblica fede, che la destinazione a pubblico servizio e utilità, mai imputata formalmente al ricorrente.
Ciò GLYPH posto, GLYPH attesa GLYPH la GLYPH contestazione del GLYPH delitto di danneggiamento esclusivamente con l’aggravante della esposizione alla pubblica fede, considerata la data della decisione (04/03/2024) e la data di entrata in vigore della nuova disciplina di legge che prevede in tal caso la procedibilità a querela (04/04/2024) e la data entro la
quale avrebbe potuto essere proposta la querela (03/07/2024) in considerazione del disposto di cui all’art. 1, comma , lett. b) del d.lgs.
n. 31 del 2024, deve essere rilevata la mancanza di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
perché l’azione penale è improcedibile per mancanza di querela
(Sez. 6, n. 37745 del 19/09/2024, COGNOME,
GLYPH
Rv. 287031 – 01;
Sez. 5, n. 11929 del 26/02/2025, B.
GLYPH
Rv. 287768 – 01, che ha specificato che l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 19 marzo 2024,
n. 31 -Disposizioni integrative e correttive del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante
delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari, in sintesi correttivo Cartabia – entrato in vigore il 4 aprile 2024 ha modificato l’art. 635, quinto comma, cod. pen.,
introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su “cose esposte per necessità o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede” (contestato nella specie), nonché che l’art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024, ha previsto che “per il delitto di cui all’articolo 635 del c.p., commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto”).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale è improcedibile per mancanza dì querela.
Così deciso il 16/05/2025.