Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22521 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22521 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di
NOMECOGNOME nato in Tunisia il 08/07/1981
avverso la sentenza del 19/11/2024 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha c chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con restituzione degli at Tribunale di Ancona;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona ha dichiarato non dover procedere nei confronti di NOME, in relazione al reato di cui all’ar secondo e sesto comma, cod. pen., per mancanza di querela.
Ricorre per cassazione la Procura generale presso la Corte di appell Ancona, deducendo la violazione di legge, avuto riguardo al regime di procedibi effettivamente delineato dagli artt. 635 e 625, n. 7, cod. pen.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. punisce, per quanto qui ril «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inser cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625» (ovvero le «cose esis uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o des a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»).
Secondo il successivo sesto comma della medesima disposizione (come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024, così da uniformare la disciplina della procedibilità per di furto e per quello di danneggiamento), «Nei casi previsti dal comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necess o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’artico primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Risultano, dunque, ad oggi, procedibili
a querela, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto cose esposte alla pubblica fede;
di ufficio, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto cose ricomprese nel novero del citato n. 7 dell’art. 625, come sopra testua richiamato (profilo circostanziale mai inciso dalle recenti riforme, per attiene alla necessità della querela).
3. Nel caso di specie, la rubrica imputativa ha espressamente ascr all’imputato la violazione degli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod
per avere danneggiato arredi e componenti dell’impianto elettrico, esistenti la Casa di reclusione di Barcaglione e, quindi, all’interno di un ufficio o sta
pubblico (nonché destinate a un pubblico servizio). La contestazione ripor dunque, la specifica indicazione delle relative disposizioni di legge, unita
una precisa enunciazione “in fatto”, così che l’imputato ha potuto avere com cognizione di quanto ascrittogli (Sez. 2, Sentenza n. 15999 del 18/12/2019,
2020, COGNOME Rv. 279335-01; Sez. 2, Sentenza n. 14651 del 10/01/201
COGNOME, Rv. 255793-01).
Il Tribunale ha dato implicitamente atto della connotazione pubblica dei
(attribuendo il diritto di querela, quale rappresentante della persona o direttore dell’Istituto penitenziario) e, comunque, non ha censurato la corr
dell’imputazione, affermando, poi, però, non correttamente, la mancanza d condizione di procedibilità.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, co trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli at Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso 1’8 maggio 2025.