Danneggiamento di Beni Esposti a Pubblica Fede: La Cassazione Conferma la Procedibilità d’Ufficio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento sul reato di danneggiamento, confermando che la sua forma aggravata, relativa a beni esposti alla pubblica fede, rimane procedibile d’ufficio anche a seguito della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). Questa decisione ribadisce la serietà con cui l’ordinamento tutela i beni lasciati in luoghi pubblici e definisce i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di danneggiamento ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, del codice penale. L’imputazione si riferiva specificamente al danneggiamento di cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede. L’imputato, tramite ricorso telematico, ha contestato la sentenza della Corte d’Appello, sollevando diverse censure.
La Procedibilità del Danneggiamento Aggravato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il punto centrale della decisione riguarda la procedibilità del reato contestato. La difesa sosteneva, implicitamente, che le recenti riforme avessero modificato il regime di procedibilità. Tuttavia, i giudici supremi hanno chiarito in modo inequivocabile che il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede resta procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale può essere avviata dallo Stato senza la necessità di una querela da parte della persona offesa. La ratio di questa norma risiede nella particolare vulnerabilità di tali beni e nell’interesse pubblico a proteggerli, un interesse che la riforma non ha intaccato.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
Oltre alla questione principale sulla procedibilità, la Corte ha respinto le altre censure sollevate dal ricorrente. Queste ultime, infatti, non contestavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una “rilettura del materiale istruttorio”. La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti come accertati nei giudizi precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Pertanto, ogni tentativo di rimettere in discussione l’accertamento della responsabilità nel merito è stato ritenuto inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è di natura sostanziale: la norma incriminatrice del danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede non è stata modificata nel suo regime di procedibilità dal d.lgs. 150/2022. La tutela rafforzata per questi beni, la cui custodia è affidata al senso civico collettivo, giustifica pienamente il mantenimento della procedibilità d’ufficio. Il secondo pilastro è di natura processuale: il ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può trasformarsi in un’istanza per una nuova valutazione dei fatti. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante principio di diritto penale: il danneggiamento di beni pubblici o accessibili al pubblico (come un’auto parcheggiata in strada o arredi urbani) è un reato perseguito con determinazione dall’autorità giudiziaria, indipendentemente dalla volontà della parte lesa di sporgere querela. La decisione serve anche come monito sui limiti e sulla funzione specifica del giudizio di Cassazione, che non può essere utilizzato come un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei gradi di merito.
Dopo la riforma del 2022, il reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede è ancora procedibile d’ufficio?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che questa specifica ipotesi di danneggiamento aggravato resta procedibile d’ufficio, cioè l’azione penale può essere iniziata dallo Stato anche senza una querela della persona offesa.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: il motivo principale relativo alla procedibilità era manifestamente infondato, mentre le altre censure miravano a una nuova valutazione delle prove, attività non consentita nel giudizio di Cassazione.
Cosa si intende per ‘cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede’?
Sono beni che si trovano in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che, per necessità o abitudine, non sono sotto la custodia diretta del proprietario, il quale si affida al rispetto e al senso civico della collettività per la loro protezione (es. un veicolo parcheggiato in strada, arredo urbano, merci esposte fuori da un negozio).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 112 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PERDIFUMO il 26/07/1944
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso concretamente apprezzabile nell’atto di impugnazione depositato con modalità telematica, che risulta verosimilmente incompleto, è manifestamente infondato, in quanto, anche dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, re procedibile d’ufficio il danneggiamento ex art. 635, secondo comma, cod. pen., avente ad oggetto cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, come da imputazione non oggetto di censure;
Considerato che le restanti censure che contestano l’affermazione di responsabilità per i suddetto reato sollecitano una rilettura del materiale istruttorio non consentita nel giud cassazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
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Il Presidente