Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIMINI il 26/02/1979
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’ 635 cod. pen. conseguente alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamen con minaccia, è aspecifico e privo del requisito dell’autosufficienza;
rilevato che il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo il allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che conteng elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo a mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti richi dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071 – 01; Sez 6, n. 48611 del 02/11/2022, COGNOME, non massimata). Nel caso di specie ricorrente, senza procedere alla necessaria allegazione e quindi senza da prova della verità del dato probatorio invocato, ha affermato che una corr valutazione delle dichiarazioni della persona offesa avrebbe dovuto indurre Corte a ritenere indimostrata la sussistenza della contestata aggravante conseguente carenza del requisito dell’autosufficienza del ricorso;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme al risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ord reato di danneggiamento aggravato (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), ta ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e d razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in term contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa se
ritenuto, inoltre, che la Corte territoriale ha correttamente dato seguit principio di diritto secondo cui, per l’integrazione della fattisp danneggiamento con minaccia alla persona, è sufficiente che quest’ultima s contestuale al fatto produttivo del danneggiamento, anche se la stessa non finalizzata a rendere possibile l’esecuzione del danneggiamento median l’intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo. Ciò che r dunque, è la correlazione spazio-temporale tra la condotta di danneggiamento e ricorso a mezzi di minaccia e violenza, dimostrativa di una più spiccata capaci delinquere che faccia leva su un contesto di minaccia o violenza indirizzata confronti della vittima in cui si inserisce la condotta di danneggiamento dell’ bene (vedi Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, Forte, Rv. 279105-01; da ultimo Sez 2, n. 3137 del 06/12/2023, Dascalasu, non massinnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, ip.data 12 novembre 2024